Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo con la prelazione spettante all’originario creditore ipotecario, qualora la cessione sia stata idoneamente e tempestivamente manifestata al giudice dell’esecuzione, ai creditori concorrenti e all’esecutato, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell’art. 2843 c.c., dato che, ai fini della distribuzione, la formalità non assume funzione costitutiva, bensì latamente dichiarativa.
IL CONTESTO NORMATIVO
Art. 2843 c.c.
La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonché per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca.
La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finché l’annotazione non sia stata eseguita. Dopo l’annotazione l’iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell’annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell’iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.
Per l’annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837.
Art. 2916 c.c.
Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione non si tiene conto:
1) delle ipoteche, anche se giudiziali iscritte dopo il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l’iscrizione se questa ha luogo dopo il pignoramento;
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
IL FATTO
È accaduto che un creditore cessionario di un credito assistito da garanzia ipotecaria effettuava solo dopo il decreto di trasferimento dell’immobile e la sua trascrizione l’annotazione presso i Registri Immobiliari.
Il giudice dell’esecuzione, non riconoscendo il privilegio ipotecario, lo declassava a chirografario.
Dopo l’instaurazione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., il Tribunale confermava la decisione assunta, ritenendo che la mancata annotazione ex art. 2843 c.c. comportasse la perdita del privilegio ipotecario.
Avverso tale provvedimento il cessionario ha proposto ricorso per Cassazione per un duplice profilo di violazioni.
In particolare, nell’ambito della complessa tematica del privilegio, partendo dalla circostanza fattuale che il credito ipotecario era stato ceduto dopo la trascrizione del pignoramento, è stato osservato che l’eventuale degradazione in sede distributiva costituirebbe un ingiustificato vantaggio a favore dei creditori chirografari.
Segnatamente, gli Ermellini hanno evidenziato che la posizione del cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene, non si pone in violazione del combinato disposto degli artt. 2843 c.c. e 2916 c.c., atteso che non vi è più nulla da annotare, essendosi spenta la formalità ed i suoi effetti trasferiti sul prezzo ricavato dalla vendita.
Facendo perno su tale ragionamento, la Corte ha ritenuto sufficiente che il privilegio ipotecario sussista in capo al cessionario dopo l’introduzione dell’esecuzione immobiliare.
Per tali motivi i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso annullando l’ordinanza distributiva, dimenticando però di rinviare al giudice di primo grado per la predisposizione di una nuova ordinanza distributiva.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IPOTECA: IL MANCATO RINNOVO NON DETERMINA LA PERDITA DEL DIRITTO DI CREDITO
LA PROCEDURA ESECUTIVA NON DETERMINA IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA
Sentenza | Corte di Cassazione, terza sezione civile | 14.05.2012 | n.7498
FALLIMENTO IL MANCATO RINNOVO DELL’IPOTECA È ININFLUENTE PER IL CREDITO PRIVILEGIATO GIÀ AMMESSO
L’IPOTECA ISCRITTA CONTINUA A PRODURRE I SUOI AFFETTI DOPO IL DECORSO DEI 20 ANNI ANCHE IN CASO DI MANCATO RINNOVO
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 01.04.2011 | n.7570
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