ISSN 2385-1376
Testo massima
La facoltà del contribuente di portare in detrazione il credito d’imposta può essere esercitata soltanto nell’anno successivo alla maturazione di detto credito, mediante annotazione nel registro di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 25, derivando tale preclusione dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, e art. 55, comma 1, mentre rimane impregiudicata la possibilità di reclamare il diritto di rimborso della maggior imposta pagata, nei limiti e con le forme prescritte per la relativa istanza.
Nella sentenza n. 11670, pubblicata il 15 maggio scorso, la quinta sezione (la sezione tributaria) della Suprema Corte ha affrontato il problema della ammissibilità della richiesta di rimborso del credito IVA da parte dell’imprenditore che non aveva presentato la dichiarazione, e, ovviamente, non aveva esposto il credito nella dichiarazione stessa.
Il ricorrente (la amministrazione del fallimento) aveva originariamente impugnato il diniego del rimborso del credito IVA opposto dalla Agenzia delle Entrate; e la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, prima, la Commissione Regionale per l’Emilia Romagna, poi, avevano rigettato il ricorso.
A parere dei Giudici di merito, infatti, la mancanza della presentazione della dichiarazione, prevista dagli artt. 28 e 30 d.P.R. 633/1972, impediva l’accertamento del credito: irrilevante la mera annotazione delle fatture sui registri contabili.
Il fallimento, quindi, proponeva ricorso per Cassazione, affidato all’unico motivo, lamentando la violazione delle norme di cui agli artt. 28 e 30 d.P.R. 633/1972: non era essenziale, a parere del fallimento, la dichiarazione, quando, invece, la Agenzia delle Entrate non aveva negato la esistenza del credito.
La Suprema Corte accoglie il ricorso, e decidendo la causa nel merito, richiama i propri precedenti, secondo cui la mancata presentazione del credito non preclude il rimborso, purchè il diritto emerga dalle scritture contabili.
Nella motivazione è citata la sentenza n. 22250 del 26 ottobre 2011, che, in caso analogo, richiama la applicazione della VI direttiva CEE (art. 18, paragrafo 1), per cui il diritto alla deduzione dell’IVA è subordinato solamente al possesso di una fattura compilata secondo le disposizioni ad essa applicabili, e dunque sempre esperibile la procedura di rimborso.
Se non presenta la dichiarazione, quindi, il contribuente perderà le facoltà previste dalla norma di cui all’art.30, comma 2, d.P.R. 633/1972, e dunque perderà la facoltà della detrazione dell’eccedenza dell’anno successivo; non potrà chiedere il rimborso nei casi specificatamente previste dalla norma); ma non perde il diritto al credito di imposta maturato “del quale può ottenere il rimborso mediante specifica istanza, presentata entro il termine biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con le forme prescritte dal legislatore attraverso i decreti ministeriali che costituiscono regolamenti di attuazione della norma primaria.” (Cass. civ. Sez. V, 24/06/2011, n. 13949; Cass. civ. Sez. V Sent., 19/10/2007, n. 21947).
E’ bene ricordare che, pur ferma la facoltà di ottenere il rimborso, la mancata presentazione della dichiarazione consente alla Amministrazione l’accertamento induttivo, secondo la precisa norma di cui all’art. 55 d.P.R. 633/1972. Sul punto Cass. civ. Sez. V, 20/08/2004, n. 16477: “In tema di I.V.A., ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 30
e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972
l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale lo espone all’accertamento induttivo, ed esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d’imposta (nel caso, anni 1985 e 1986) attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d’imposta successivo (1987), a tale riguardo al contribuendo pertanto residuando solamente la possibilità di chiederne il rimborso.“
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
FALLIMENTO ALFA SRL
Ricorrente
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
Controricorrente
Avverso la sentenza n. .. della Comm. Trib. Reg. di Bologna, depositata il 07/05/2007
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Fallimento della società ALFA SRL, in data 19 luglio 2001, presentava istanza di rimborso IVA per un importo pari a £. 500.000.000 mediante modello VR/2001 per eccedenza IVA relativa all’anno 1998.
2. L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Rimini, respingeva l’istanza.
3. Il fallimento impugnava l’atto di diniego innanzi alla CTP di Rimini che rigettava il ricorso con sentenza impugnata dalla parte contribuente innanzi alla CTR dell’Emilia Romagna.
Quest’ultima, con sentenza depositata il 7 maggio 2007, confermava la decisione impugnata, rilevando che non poteva riconoscersi alcun diritto al credito d’imposta IVA in mancanza della dichiarazione non presentata dalla parte contribuente, non potendo la mera annotazione delle fatture determinare un credito d’imposta.
3.1 Né la dichiarazione ai sensi dell’arte della l. n. 289/2002 e gli effetti sananti del condono presentato poteva spiegare effetto ai fini del credito, poiché tale dichiarazione non costituiva titolo per il rimborso di crediti prima non dichiarati.
4. Il fallimento della società I. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad UNICO motivo, al quale ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La curatela del fallimento deduce violazione e falsa applicazione degli artt,28 e 20 dpr n. 633/1972, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 cpc. Lamenta che la CTR aveva errato nel ritenere imprescindibile, ai fini del riconoscimento del credito, la presentazione della dichiarazione IVA una volta che l’ufficio non aveva mai negato l’esistenza dei crediti richiesti, avendo la stessa rispettato gli obblighi formali correlati alla deduzione del tributo con la dichiarazione dell’anno 1999.
6. L’Agenzia delle Entrate ha chiesto con il controricorso il rigetto del motivo, evidenziando che la giurisprudenza di questa Corte confermava la correttezza della decisione impugnata.
7. Il motivo e fondato,
7.1 Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la mancata esposizione del credito Iva nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili.
7.2 In questa direzione, infatti, milita anche l’art. 18 della sesta direttiva CEE il quale, al fine di garantire la neutralità del tributo stabilisce che il diritto alla deduzione dell’lVA è subordinato solamente al possesso di una fattura compilata secondo le disposizioni a essa applicabili. Ne consegue che gli altri adempimenti formali sono dettati unicamente per esigenze riguardanti l’accertamento del tributo, senza intaccare sul piano fiscale sostanziale il credito del contribuente cfr. Cass. n. 22250/11-.Si è, ancora, precisato che il soddisfacimento del credito de quo non è strettamente collegato al meccanismo della detrazione, potendo essere fatto valere anche mediante semplice istanza di rimborso (v. Cass. n. 12041/2009; Cass. n. 16257/2007; 17067/2006; Cass.268/12).
7.3 Ne consegue che la mancata esposizione della eccedenza d’imposta nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre l’eccedenza nell’anno successivo, ai sensi del D.P.R, 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2, oltre a quello di chiedere il rimborso nelle ipotesi e nei limiti contemplati dai commi successivi dello stesso articolo (così Cass. n. 12041/2009), ma non implica che il contribuente, dopo aver versato somme obiettivamente non dovute, perda il diritto di chiedere la ripetizione dell’indebito, entro i termini e alle condizioni di legge, in quanto la dichiarazione non assume valore confessorio e non costituisce fonte dell’obbligazione tributaria.
7.4 Deve dunque ribadirsi che la facoltà del contribuente di portare in detrazione il credito d’imposta può essere esercitata soltanto nell’anno successivo alla maturazione di detto credito, mediante annotazione nel registro di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 25, derivando tale preclusione dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, e art. 55, comma 1, mentre rimane impregiudicata la possibilità di reclamare il diritto di rimborso della maggior imposta pagata, nei limiti e con le forme prescritte per la relativa istanza.
7.5 Orbene, la sentenza impugnata non si è uniformata ai principi appena esposti, invece negando il riconoscimento del diritto al rimborso per il credito reclamato dalla curatela e non contestato dall’Agenzia per ragioni diverse da quelle connesse all’omessa dichiarazione.
8. Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata va cassata e la causa, non richiedendosi ulteriori accertamenti, deve essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso della curatela del fallimento.
9. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese della fase di merito mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dell’Agenzia.
PQM
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della Curatela del Fallimento.
Compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 12.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 292/2013