ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel procedimento cautelare per cancellazione del nominativo presso la CRIF e la Centrale Rischi della Banca d’Italia, l’illegittima modalità di segnalazione non comporta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile “in re ipsa”.
La mancata produzione della situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, nonché delle visure integrali che diano conto dei rapporti finanziari e bancari in corso, di eventuali problemi intercorsi e di revoche di affidi, fanno ritenere che non sussista un pericolo grave ed imminente di pregiudizio patrimoniale.
Lo ha stabilito il Tribunale di Nola, in persona del giudice Eduardo Savarese, con ordinanza del 11 luglio 2014 in un procedimento in materia di segnalazione di nominativo alla Centrale Rischi della Banca d’Italia ed alla CRIF.
L’ordinanza in questione è stata ottenuta in un giudizio ex art.700 c.p.c. instaurato dal locatario di un contratto di leasing nei confronti dell’intermediario finanziario, che aveva segnalato il ricorrente in CRIF e Centrale Rischi della Banca d’Italia per il mancato pagamento di rate di tre contratti di locazione finanziaria.
Il Giudice ha evidenziato che i crediti a sofferenza presuppongono, in base al combinato disposto del TUB e della normativa di rango secondario, l’esistenza di un credito e una obiettiva situazione di rischio di inadempimento del titolare della obbligazione.
Nel caso di specie, il Giudice ha rilevato che la segnalazione era avvenuta con una modalità irregolare – in quanto effettuata automaticamente in capo al garante benché l’inadempimento fosse imputabile al debitore principale – ma tale illegittimità non è stata ritenuta tale da comportare ex sé un concreto “periculum” in quanto il pregiudizio non è da considerarsi “in re ipsa” nonostante la cancellazione della segnalazione (illegittima) fosse stata richiesta a distanza di un congruo periodo di tempo.
In altri termini, il ricorrente ha di fatto contestato la sola modalità di segnalazione alla banca dati riconoscendo però l’inadempimento, non prospettando alcuna concreta prova o principio di prova nonché alcuna specifica allegazione, sui danni o i pericoli di danno provocati e non producendo “il bilancio [
] né una situazione patrimoniale o finanziaria aggiornata, né visure integrali che diano conto dei rapporti finanziari e bancari in corso, di eventuali problemi intercorsi, di revoche di affidi“.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni il Giudice ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite attesa la palese infondatezza della domanda.
Per approfondimenti sul tema, si rinvia ai seguenti articoli:
LA CRISI DI LIQUIDITÀ PER ECCESSIVO RICORSO AL CREDITO È UNA CONDIZIONE CHE LEGITTIMA LA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA
Ordinanza | Tribunale di Bologna, dott.ssa Alessandra Arceri | 11-03-2014
L’OBBLIGO DELLA PREVENTIVA INFORMAZIONE DELLA SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI SUSSISTE ESCLUSIVAMENTE CON RIFERIMENTO AL SOLO CONSUMATORE AI SENSI DELL’ART.125, COMMA 3 TUB
Altro | Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli | 09-04-2014 | n.2201
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 409/2014
Tags : 11 luglio 2014, art. 1408 c.c., art. 53 T.U.B., art. 67 T.U.B. art. 107 T.U.B., art. 700 c.p.c., Centrale Rischi Banca d’Italia, CRIF, danno in re ipsa, dott. Eduardo Savarese, Illegittimità della segnalazione, Insussistenza, Onere della prova in capo al ricorrente, Procedimento cautelare, Tribunale di Nola