Provvedimento segnalato dall’Avv. Francesco Balestrazzi del foro di Catania
Anche il soggetto che presta garanzia fideiussoria è passibile di segnalazione al CRIF unitamente al debitore insolvente.
Depone, in particolare, in tal senso quanto previsto dall’Allegato A.5 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, il quale dispone che “Il trattamento effettuato nell’ambito di un sistema di informazioni creditizie riguarda solo dati riferiti al soggetto che chiede di instaurare o è parte di un rapporto di credito con un partecipante e al soggetto coobbligato, anche in solido, la cui posizione è chiaramente distinta da quella del debitore principale”.
Inoltre, in merito al preavviso di iscrizione, la Cass. Civ., I sez., ord. 25 maggio 2021, n. 14382) ha affermato che il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo (…) dalla mancanza di prova del perfezionamento dell’avviso presso il destinatario non può essere tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione, ove questa riguardi, invece, finanziamenti non destinati nei termini detti, vale a dire non destinati specificamente al consumo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Palermo, Giudice Andrea Compagno, con la sentenza n. 3741 del 26 luglio 2023, con la quale è stata rigettata la richiesta formulata da un consorzio nei confronti della banca al fine di ottenere, in via preliminare, l’immediata cancellazione del proprio nominativo dal CRIF, nonché la restituzione e/o lo sblocco delle somme presenti sui conti correnti intestati alla parte attrice, e nel merito la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti a causa della illegittima iscrizione.
Secondo l’attore l’iscrizione era da considerarsi illegittima in quanto la medesima non poteva essere effettuata per un inadempimento ascrivibile al socio debitore insolvente, né il medesimo avrebbe potuto essere iscritto in proprio, non essendo prevista normativamente una iscrizione dei Consorzi fidi per debiti dei soci, ma soltanto l’escussione del Confidi, con garanzia che rimane sussidiaria, dopo quella principale offerta dall’impresa.
Il Tribunale siciliano, nel respingere la richiesta, ha precisato che l’iscrizione al CRIF era legittima in quanto, in base al quadro normativo vigente, la stessa poteva essere effettuata anche per il soggetto coobligato, operando anche per il medesimo lo stesso sistema di informazioni creditizie sussistente per il debitore principale.
Quanto al mancato preavviso dell’iscrizione, il Tribunale ha precisato che esso vada effettuato soltanto in ipotesi di credito al consumo, quindi non anche nel caso di specie dal momento che il rapporto contrattuale sottostante alla segnalazione non era riconducibile a tale tipologia di credito, attesa la natura stessa del Consorzio.
Conseguentemente, il mancato preavviso della segnalazione al CRIF lamentato da parte attrice non è stato considerato ai fini dell’illegittimità della condotta della banca.
Inoltre, il Tribunale ha specificato che comunque parte attrice non aveva provato in alcun modo la sussistenza del danno-conseguenza causato dall’illegittima segnalazione, riconducibile alla condotta colposa della banca resistente.
Per tali motivi, la domanda è stata respinta e l’attore condannato alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL POTERE DI DISPORRE LA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA NON È ATTRIBUITO AL GIUDICE AL FINE DI SOPPERIRE ALLA MANCATA PROVA
Sentenza | Giudice di Pace di Pescara, Giudice Ermerinda Borzillo | 13.04.2022 | n.511
ERRATA SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI: IL DANNO NON PUÒ RITENERSI SUSSISTENTE IN RE IPSA
È ONERE DI CHI AGISCE IN VIA RISARCITORIA FORNIRE LA PROVA SIA DEL “DANNO-EVENTO” CHE DEL “DANNO-CONSEGUENZA”
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Caronia | 11.03.2021 | n.273
E’ NECESSARIO STABILIRE, CON VALUTAZIONE EX ANTE, SE I MOTIVI DEL RIFIUTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Pres. Roberta Vivaldi – Rel. Marco Rossetti | 09.02.2021 | n.3130
SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI: IL MANCATO PREAVVISO NON È CAUSA DI ILLEGITTIMITÀ
IL CLIENTE DEVE DIMOSTRARE LA SUSSISTENZA DI ELEMENTI OGGETTIVI TALI DA FAR RITENERE IN CONCRETO VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA
Ordinanza | Tribunale di Treviso, Giudice Francesca Vortali | 29.09.2020
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