In tema di segnalazione CRIF, l’onere della prova grava sulla parte che lamenta l’illegittimità della segnalazione ed il conseguente danno. Pertanto, il ricorrente deve produrre, in primo luogo, la centrale rischi da cui risulti la segnalazione. In mancanza di tale documentazione, è preclusa al Tribunale la verifica circa la fondatezza della pretesa azionata in via cautelare.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, con l’ordinanza del 17 gennaio 2024.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., parte attrice chiedeva al Tribunale di Napoli di ordinare alla banca convenuta la cancellazione della illegittima segnalazione del suo nominativo in CRIF.
La convenuta, nel resistere all’avversa domanda, chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Tribunale campano, investito della vicenda, ha rigettato il ricorso rilevando che, nella fattispecie in esame, la parte ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza del presupposto del fumus boni iuris.
In particolare, parte ricorrente, al fine di provare l’avvenuta segnalazione di sofferenza oggetto di causa, non depositava la visura CRIF, ma solo un “report Mister Credit” che, tuttavia, non integrava idonea prova della segnalazione da parte della banca del nominativo della ricorrente nella CRIF.
Il dato indicato nel report, peraltro, era parziale, poiché dal documento prodotto dal ricorrente – a fronte di uno stato di “sofferenza” registrato nel solo mese di giugno 2022 – non risultavano ulteriori segnalazioni e la “visibilità dati sul SIC” risultava “sospesa per mancato aggiornamento dati”.
Pertanto, non vi era alcuna prova che la Banca avesse dato seguito alla segnalazione e che la segnalazione fosse ancora attuale.
Allo stato, come correttamente indicato dalla banca resistente, quindi, non era stato in alcun modo dimostrato dalla ricorrente: 1) se la banca avesse effettivamente segnalato il suo nominativo a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia e/o nella CRIF e/o in altri Sistemi di Informazione Creditizia; 2) se sussistessero ulteriori segnalazioni – precedenti o successive – da parte di altri Intermediari; 3) se la cessionaria, dopo la cessione del credito del 14 aprile 2023, avesse dato seguito alla segnalazione; 4) se, infine, ci fossero segnalazioni nei c.d. “S.I.C.”.
La mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda ha reso superflua ogni ulteriore pronuncia sulle questioni sollevate dalla resistente, con conseguente assorbimento, altresì, delle questioni relative al periculum in mora.
Pertanto, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ERRATA SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI: IL DANNO NON PUÒ RITENERSI SUSSISTENTE IN RE IPSA
È ONERE DI CHI AGISCE IN VIA RISARCITORIA FORNIRE LA PROVA SIA DEL “DANNO-EVENTO” CHE DEL “DANNO-CONSEGUENZA”
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Caronia | 11.03.2021 | n.273
SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI: NON È SUFFICIENTE L’INADEMPIMENTO DEL DEBITORE PER PROCEDERE ALLA SEGNALAZIONE DELLO STESSO
E’ NECESSARIO STABILIRE, CON VALUTAZIONE EX ANTE, SE I MOTIVI DEL RIFIUTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Pres. Roberta Vivaldi – Rel. Marco Rossetti | 09.02.2021 | n.3130
SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI: IL MANCATO PREAVVISO NON È CAUSA DI ILLEGITTIMITÀ
IL CLIENTE DEVE DIMOSTRARE LA SUSSISTENZA DI ELEMENTI OGGETTIVI TALI DA FAR RITENERE IN CONCRETO VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA
Ordinanza | Tribunale di Treviso, Giudice Francesca Vortali | 29.09.2020
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