ISSN 2385-1376
Testo massima
La parte attrice che chieda dichiararsi la nullità dell’addebito di interessi usurari ed ultralegali deve allegare quali sarebbero gli interessi applicati, la nullità di commissioni non specificamente pattuite tra le parti ed indicare quali sarebbero gli errori nella contabilizzazione del conto corrente.
Pur essendo la consulenza tecnica un mezzo a disposizione del giudice per l’interpretazione dei fatti di causa, ed essendo ammessa la possibilità per il CTU di accertare direttamente taluni fatti da valutare, è comunque onere della parte attrice di allegare i fatti primari su cui basare l’accertamento, e possibilmente provarli.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Pisa, dott. Fabrizio Nicoletti con l’ordinanza del 30 gennaio 2014, nell’ambito di un giudizio promosso al fine di accertare la nullità degli interessi usurari asseritamente applicati da una banca in un rapporto di conto corrente.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto la richiesta di CTU meramente esplorativa sul presupposto che l’attrice non avesse allegato la prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
Come noto, la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero tenti di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Nella specie, le ragioni d’invalidità delle pattuizione relativi agli interessi passivi e alla commissione di massimo scoperto in relazione ai canoni di legge non venivano esposte da parte attrice.
Da questa totale carenza di allegazioni relative alle pattuizioni latu sensu ritenute nulle, è conseguita la radicale genericità e natura esplorativa della richiesta di CTU contabile.
Sul punto si segnalano i seguenti precedenti:
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 84/2014