
In materia di procedura civile, il deposito dell’originale del documento non rappresenta condizione di ammissibilità ex art. 214 cpc dell’accertamento né delle eventuali successive ispezioni tecniche, potendo al più, la produzione in copia, assumere rilevanza, apprezzabile a posteriori, rispetto all’effettiva eseguibilità ed attendibilità delle indagini peritali.
L’elaborazione giurisprudenziale consente espressamente l’utilizzabilità delle copie ai fini dell’analisi grafologica.
Ove, allora, la copia del documento sospettato di falsità risulti di buona qualità, non danneggiata ed integra nella realtà fisica e materiale, sia rispetto al supporto cartaceo che la contiene, sia nel rapporto con le congrue scritture di comparazione autografe, sarà certamente ammissibile l’espletamento dell’indagine grafologica.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Margherita Annunziata, con la sentenza n. 812 del 28 febbraio 2025.
Nell’ambito di un procedimento civile, accadeva che il cliente di una Banca, con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile collegato al conto corrente, a seguito di accesso documentale presso la filiale della Banca, veniva a conoscenza dell’esistenza di altro contratto a lui intestato, che provvedeva a disconoscere, anche mediante formale denuncia-querela sporta presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
Veniva espletata consulenza grafologica d’ufficio sulla copia fotostatica del contratto (non avendone la Banca resistente, all’uopo onerata dal giudice, rinvenuto l’esemplare originale) la quale era ritenuta, nella fattispecie in oggetto, qualitativamente idonea, priva di alterazioni o distorsioni, consentendo la piena visibilità del tracciato grafico e la possibilità tecnica dell’indagine peritale.
In particolare, concentrandosi sugli aspetti proporzionali e logico-spaziali dei grafemi ed evidenziando molteplici congruenze inerenti alla fase di ideazione e strutturazione delle firme in analisi, il consulente addiveniva alla conclusione che le firme apposte in calce al documento, presentato in copia, dovevano considerarsi appartenenti alla mano del cliente.
Il Tribunale ha osservato che la copia fotostatica prodotta risulta qualitativamente idonea, non presentava alterazioni o distorsioni e consentiva la piena visibilità del tracciato grafico, garantendo la possibilità tecnica dell’indagine peritale.
Non è revocabile in dubbio che un accertamento compiuto sulle copie fotostatiche dei documenti contestati presenti, in linea generale, margini di incertezza rispetto a quello espletato sugli originali, in quanto oblitera a fortiori una serie di elementi, quali il tratto e la pressione dello strumento grafico sulla carta, innegabilmente utili ai fini del giudizio di riconducibilità della sottoscrizione alla mano del suo autore.
D’altro canto, la perizia di parte versata in atti dal ricorrente è stata anch’essa espletata sulla copia fotostatica del contratto ed ha, comunque, consentito al CTP di giungere “con certezza” ad un’affermazione di apocrifia della firma, con conseguente implicita ammissione della eseguibilità tecnica dell’accertamento su fotocopia.
Sulla base delle risultanze grafologiche e della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui sono pienamente utilizzabili le fotocopie di un documento ai fini dell’analisi grafologica, il Giudice ha rigettato la domanda proposta dal cliente, con compensazione integrale delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
VERIFICAZIONE: L’ISTANZA NON RICHIEDE NECESSARIAMENTE LA PRODUZIONE DELL’ORIGINALE DELLA SCRITTURA
LA PARTE È ABILITATA A DIMOSTRARE L’ESISTENZA, IL CONTENUTO E LA SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO CON I MEZZI ORDINARI DI PROVA
Ordinanza | Cass. civ., Sez. III, Pres. De Stefano – Rel. Rossi | 07.08.2023 | n.23959
IN MANCANZA, NON È POSSIBILE L’UTILIZZAZIONE IN GIUDIZIO DELLA SCRITTURA PRIVATA DISCONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Maria Giovanna De Marco | 12.04.2023 | n.653
TALE ONERE NON È ASSOLTO MEDIANTE LA LORO ALLEGAZIONE AD UNA PERIZIA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesco Lupia | 23.06.2023 | n.825
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