Fra le diverse indagini peritali, l’esame grafologico è considerato quello che meno di tutti dà certezza in ordine agli esiti dello stesso, atteso che l’attendibilità delle risultanze riposa su elementi che non appartengono ad una scienza esatta, come la matematica, la fisica o la chimica, bensì sull’empirica osservazione che la scrittura di ogni soggetto è unica ed irripetibile, perché presenta caratteristiche dinamiche che la rendono personale ed inconfondibile.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Bologna, Pres. Rel. Guidotti, con la sentenza n. 2586 del 17 settembre 2019.
Il caso in esame riguarda l’azione promossa dagli eredi di un soggetto, che avevano convenuto in giudizio una Banca chiedendo che questa fosse condannata alla restituzione e/o al rimborso di somme di denaro poiché responsabile di aver colposamente omesso di rilevare la falsità delle firme del de cuius apposte sul contratto di apertura di conto corrente e sull’ordine di vendita di titoli amministrati presso la Banca, in quanto siffatte operazioni erano state poste in essere quando non era nelle condizioni fisiche per poterlo fare.
Si costituiva la Banca convenuta che negava ogni addebito e chiamava in causa la compagna di quest’ultimo, quale effettivo soggetto passivo della domanda restitutoria formulata dagli attori.
La causa veniva istruita mediante prove per testi e CTU grafologica, che concludeva per l’apocrifia delle sottoscrizioni apposte ai contratti bancari.
Il Tribunale, discostandosi totalmente dalle risultanze peritali e valorizzando invece esclusivamente le deposizioni testimoniali raccolte, respingeva la domanda degli attori.
Avverso tale provvedimento una degli eredi ha interposto appello, conclusosi con la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte sulla base delle deposizioni testimoniali raccolte nel corso dell’istruttoria del giudizio di primo grado e dall’esame della documentazione in atti, ha ritenuto che l’incertezza degli esiti di un’indagine peritale come quella grafica, esiti che peraltro divengono ancor più aleatori su di un soggetto affetto da un tumore cerebrale, come era il de cuius, a fronte di un impianto probatorio coerente, ragionevole e convincente come quello fornito dalla Banca, non poteva che persuadere il Tribunale della autenticità delle sottoscrizioni.
Il Collegio ha richiamato un orientamento della Corte di Cassazione (sentenze n. 8881/2005 e n. 2579/2009), per il quale “In tema di verifica dell’autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un’adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente (giustificazione cui è tenuto con riguardo ad ogni genere di consulenza, le cui conclusioni condivida o disattenda), ma anche che egli valuti l’autenticità della sottoscrizione dell’atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame. Per le stesse ragioni, la consulenza grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell’autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso ad essa ove tale accertamento possa essere effettuato sulla base degli elementi acquisiti o mediante l’espletamento di altri mezzi istruttori» (Cass. 28 aprile 2005, n. 8881)”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNI – SOTTOSCRIZIONE APOCRIFA: LA BANCA È RESPONSABILE SOLO SE LA FALSITÀ È APPREZZABILE ICTU OCULI
AL FUNZIONARIO È RICHIESTA LA DILIGENZA MEDIA EX ART. 1176 C.C., RAPPORTATA ALLA NORMALITÀ DELL’ATTIVITÀ BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Daria Sbariscia | 13.02.2018 | n.459
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegni-sottoscrizione-apocrifa-la-banca-e-responsabile-solo-se-la-falsita-e-apprezzabile-ictu-oculi
PROVA DOCUMENTALE CTU – SCRITTURE DI COMPARAZIONE – VALUTAZIONE DI MERITO – INSINDACABILITÀ
LA VALUTAZIONE DELLE SCRITTURE DI COMPARAZIONE È UN APPREZZAMENTO DI FATTO NON SINDACABILE INNANZI IL GIUDICE DI LEGITTIMITÀ
Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 19.12.2012 | n.23450
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/prova-documentale-ctu-scritture-di-comparazione-valutazione-di-merito-insindacabilita
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno