ISSN 2385-1376
Testo massima
La CTU tecnica d’ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
La consulenza tecnica d’ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al Giudice di merito stabilire se essa sia necessaria od opportuna, fermo restando l’onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un’indagine esplorativa sull’esistenza delle circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti.
Si è pronunciato in questi termini il Tribunale di Latina, dott. Raffaele Miele, con ordinanza del 12 gennaio 2015.
Il Giudice, richiamando principi di diritto già esposti in più occasioni dagli ermellini (cfr. ex multis Cass. Civ. 11317/03 e Cass. civ. 212/06), ha rigettato l’istanza del cliente attore avente ad oggetto l’ammissione di CTU tecnico contabile.
La pronuncia in commento va, invero, ad allinearsi ad un orientamento, di legittimità come di merito, ormai ampiamente consolidato. In particolare, nella fattispecie in esame, è stata data attuazione al principio secondo cui “la consulenza tecnica d’ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all’inerzia delle parti” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 18-01-2013, n. 1266).
Legittimo, dunque, il diniego del Giudice nell’ipotesi in cui la CTU sia richiesta per compiere un’indagine di carattere esplorativo, relativamente a circostanze il cui onere probatorio sia a carico delle parti che le adducono, non potendo considerarsi lo strumento di cui all’art. 61 c.p.c., un mezzo di acquisizione di prove.
Per ulteriori approfondimenti in materia di ammissibilità della CTU, si segnalano:
CTU: È ESPLORATIVA SE MANCA L’ALLEGAZIONE DEGLI ERRORI DELLA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTO CORRENTE
È ONERE DELLA PARTE ATTRICE ALLEGARE E PROVARE I FATTI PRIMARI SU CUI BASARE L’ACCERTAMENTO
La parte attrice che chieda dichiararsi la nullità dell’addebito di interessi usurari ed ultralegali deve allegare quali sarebbero gli interessi applicati, la nullità di commissioni non specificamente pattuite tra le parti ed indicare quali sarebbero gli errori nella contabilizzazione del conto corrente.
Pur essendo la consulenza tecnica un mezzo a disposizione del giudice per l’interpretazione dei fatti di causa, ed essendo ammessa la possibilità per il CTU di accertare direttamente taluni fatti da valutare, è comunque onere della parte attrice di allegare i fatti primari su cui basare l’accertamento, e possibilmente provarli.
Ordinanza Tribunale di Pisa, dott. Fabrizio Nicoletti 30-01-2014
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: LA CTU MERAMENTE ESPLORATIVA NON VA AMMESSA
L’OPPONENTE HA L’ONERE DI SOSTANZIARE L’OPPOSIZIONE CON L’INDICAZIONE DI CONCRETI ELEMENTI PROBATORI
Nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, è meramente esplorativa e non può trovare accoglimento la richiesta di espletamento di CTU contabile in difetto di precisa indicazione degli elementi probatori da cui desumere l’erroneità dei conteggi proposti dalla Banca.
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Unico Dott.ssa Caterina Arcani | 13-02-2014 | n. 167
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 314/2015