In tema di procedimento civile, non costituisce motivo di nullità della consulenza tecnica d’ufficio il fatto che l’ausiliario abbia attinto elementi di giudizio anche dalle cognizioni e dalle percezioni di un proprio collaboratore, nel rispetto del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni, ferma restando la necessità che l’operato del collaboratore non sostituisca integralmente quello del consulente, ma questi elabori il proprio documento peritale in modo da farvi contenere anche autonome considerazioni.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, II sez. civ., Pres. San Giorgio – Rel. Dongiacomo, con la sentenza n. 2671 del 5 febbraio 2020.
Una società aveva convenuto in giudizio un suo fornitore perché gli aveva venduto un prodotto affetto da vizio di produzione, chiedendo la riduzione del prezzo ovvero, in via subordinata, la risoluzione del contratto di acquisto ed, in ogni caso, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni arrecati all’attrice.
Il tribunale aveva rigettato la domanda principale e la Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione in quanto manifestamente infondata.
La società ha dunque proposto ricorso in Cassazione, lamentando in particolare la nullità della CTU disposta dal giudice di primo grado, in quanto il consulente aveva esaminato ed utilizzato, per fondare le proprie conclusioni, documenti (dovendosi intendere per tali qualsiasi mezzo di prova che costituisca materiale d’informazione ai fini di cui all’art. 2697 c.c. e, quindi, non solo scritti e registri ma anche manufatti di ogni genere) mai ritualmente e tempestivamente prodotti in giudizio dalle parti: in particolare, il consulente tecnico d’ufficio aveva esaminato i prodotti – analoghi a quello oggetto di causa – che si trovavano in giacenza presso il fornitore, rifiutati alla consegna dalla società attrice.
A norma dell’art. 194 c.p.c., il consulente tecnico d’ufficio – secondo quanto sollevato dalla società – soltanto se autorizzato dal giudice può chiedere alle parti chiarimenti ma non può, come invece è accaduto nella specie, raccogliere prove documentali, senza il consenso delle parti, che nella specie non era stato prestato.
La Suprema Corte, nel ritenere infondata la doglianza, in tema di CTU ha osservato che rientra nel potere del CTU attingere aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali quando ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli, sempre che non si tratti di fatti costituenti materia di onere di allegazione e di prova delle parti poiché, in tal caso, l’attività svolta dal consulente finirebbe per supplire impropriamente al carente espletamento, ad opera delle stesse, dell’onere probatorio, in violazione dell’art. 2697 c.c.
Inoltre, secondo la Cassazione, il consulente tecnico di ufficio ha il potere di acquisire ogni elemento necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultanti da documenti non prodotti in giudizio, sempre che non si tratti di fatti che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati dalle parti. Le indagini così svolte dal consulente tecnico, peraltro, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, a condizione, però, che ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio. Cosa che effettivamente è avvenuta nel caso in esame.
Per questo la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CRITICHE ALLA CTU: POSSONO ESSERE SOLLEVATE PER LA PRIMA VOLTA IN COMPARSA CONCLUSIONALE?
LA QUESTIONE È STATA RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE, STANTE IL DUPLICE E CONTRASTANTE INDIRIZZO IN MATERIA
Ordinanza | Corte di Cassazione, II sez. civ., Pres. Scalisi – Rel. Besso Marcheis | 29.01.2020 | n.1990
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/critiche-alla-ctu-possono-essere-sollevate-per-la-prima-volta-in-comparsa-conclusionale
CONTESTAZIONI ALLA CTU: AMMISSIBILI ANCHE SE CONTENUTE IN UN PARERE TECNICO DEPOSITATO CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DI UNA CONSULENZA DI PARTE NON VIOLA IL DIVIETO DI CUI ALL’ART. 345 C.P.C
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Ragonesi – Rel. Nazzicone | 26.07.2016 | n.15481
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contestazioni-alla-ctu-ammissibili-anche-se-contenute-in-un-parere-tecnico-depositato-con-la-comparsa-conclusionale
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