Testo massima
Deve ritenersi che l’eccezione di nullità della consulenza tecnica
d’ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali,
avendo carattere relativo, resti sanata se non fatta valere nella prima istanza
o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza
successiva al deposito, nella quale il giudice nella quale il giudice abbia
rinviato la causa per consentire l’esame della relazione, poiché la denuncia di
detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto della
relazione.
E’ questo il principio di diritto
statuito dalla Cassazione civile, sezione sesta, con ordinanza n.5995
pronunziata in data 14/03/2014 relativamente al deposito tardivo di una
consulenza tecnica d’ufficio.
Nel caso di specie, i ricorrenti
avevano impugnato la sentenza della Corte di Appello di Catania che, nell’ambito
di una controversia sullo scioglimento di una comunione ereditaria, non aveva
rinnovato, per mera negligenza, la ctu depositata tardivamente dal perito incaricato
di definire l’esatto valore delle quote ereditarie in questione dichiarando
inammissibile la doglianza di nullità avanzata dagli stessi contro la ctu.
Ebbene, la Suprema Corte,
chiamata a pronunziarsi sul caso de quo,
ha ritenuto corrette le osservazioni della Corte territoriale secondo cui la
mera circostanza del deposito tardivo della relazione c.t.u. non ha alcuna
conseguenza invalidante, potendo essa incidere solo sulla determinazione del
compenso previsto dalla legge.
I giudici di legittimità hanno
ritenuto altresì infondata la censura sollevata dai ricorrenti, atteso che la
Corte di Appello aveva rilevato la tardività dell’eccezione di supposta nullità
della relazione del c.t.u. dedotta dagli appellanti sul presupposto che la stessa non fosse stata
formulata nella prima effettiva udienza celebratasi dopo il deposito della
medesima relazione dell’ausiliario del giudice.
Alla luce di tali considerazioni,
dunque, la Cassazione ha rigettato il ricorso condannando i ricorrenti al
pagamento delle spese del giudizio.
Testo del provvedimento
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