Poiché lo svolgimento delle operazioni di consulenza tecnica da parte degli ausiliari d’ufficio e di parte inerisce ad attività processuale, non è dubbio che il giudice, allorquando fissa i termini di cui all’art. 195 c.p.c., se il processo è soggetto alla sospensione feriale, non può fissare termini che ricadano durante tale periodo a meno che le parti non rinuncino ad avvalersi della sospensione. Se fissa quei termini in modo che le attività connesse allo svolgimento della consulenza posano svolgersi nel periodo feriale, il giudice adotta un provvedimento che, in quanto in violazione della sospensione, risulta affetto da nullità.
Se il provvedimento viene adottato in udienza tale nullità dev’essere eccepita dalla parte che era presente in udienza o doveva esservi presente e, dunque, la difesa del omissis avrebbe dovuto dolersi della nullità hic et hinde, cioè in udienza, atteso che quella sede rappresentava, a norma dell’art. 157 c.p.c., comma 2, la prima difesa possibile di fronte alla notizia dell’atto del giudice nullo.
La mancata indicazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa fosse stato effettivamente arrecato, la partecipazione alle operazioni di consulenza e la successiva critica alla perizia tecnica, anche con richiesta di rinnovo della medesima comportano la sanatoria all’attività processuale nulla.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Olivieri, con l’ordinanza emessa il 13 luglio 2018.
I giudici di legittimità sono stati chiamati a pronunciarsi sul gravame proposto da Tizio avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva rigettato le domande avanzate.
Il ricorrente, tra le altre cose, ha censurato la sentenza di appello nella parte in cui ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo di gravame principale con il quale il ricorrente aveva dedotto la nullità della c.t.u. svolta in primo grado e dei conseguenti atti del processo, per violazione dell’art. 195 c.p.c., comma 3 e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1.
La Corte di Cassazione, ha ritenuto inammissibile e infondato il motivo di gravame suddetto.
Nell’argomentare il proprio dictum, gli ermellini hanno rappresentato che i termini di cui al novellato art. 195 c.p.c., sono fissati dal giudice di primo grado, con la conseguenza che un eventuale pregiudizio è percepibile sin dall’udienza della loro assegnazione.
Al riguardo, il Collegio ha osservato che le operazioni peritali ineriscono ad attività processuale e, pertanto, se il processo è soggetto alla sospensione feriale, il Giudice nel fissare i termini ex art. 195 c.p.c., non può non può farli ricadere nel periodo di sospensione, salvo che le parti rinuncino ad avvalersi della sospensione.
L’eventuale inosservanza, da parte dell’organo giudicante, della sospensione feriale ha come conseguenza l’invalidità dell’atto adottato.
Tuttavia, gli ermellini hanno, altresì, osservato, che la nullità de qua deve essere eccepita nell’ambito della stessa udienza in cui viene emesso il provvedimento e se ciò non si verifica, la nullità è da considerarsi sanata.
Inoltre, i giudici di legittimità hanno rilevato che quando il giudice fissa un termine in violazione della sospensione feriale, poiché egli con il suo atto ha disconosciuto l’efficacia della sospensione e lo ha fatto senza esservi autorizzato da una preventiva rinuncia delle parti, non è possibile ipotizzare che il termine fissato nel provvedimento si intenda automaticamente prorogato in modo da rispettare la sospensione, atteso che in tale modo si verificherebbe una non prevista integrazione di un atto che il giudice ha compiuto. Invero, la proroga automatica è possibile, invece, quando sia la parte a compiere un atto da cui, secondo la legge decorra un termine che cadrebbe durante il periodo di sospensione, nonché quando è il giudice che compie un atto dalla cui efficacia decorra un termine fissata dalla legge e tale termine cada durante la sospensione.
Con riferimento al caso di specie, la Corte di Cassazione ha evidenziato che non si verte nel caso di proroga automatica e che il ricorrente avrebbe dovuto far valere la nullità del provvedimento del giudice di prime cure nell’ambito dell’udienza in cui lo stesso è stato emesso, ossia, il 3 maggio 2011.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, il Collegio ha rigettato il gravame con contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOSPENSIONE FERIALE: OPERATIVA NEI SOLI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
NON APPLICABILE AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO PER ADESIONE
Ordinanza | Cassazione Civile, Sezione Sesta, Pres. Cicala – Rel. Conti | 05.06.2015 | n.11632
RIPETIZIONE INDEBITO: LA CTU VA REVOCATA QUANDO NON È CONFERENTE E RISOLUTIVA
LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO IMPONE DI NON AGGRAVARE LA CAUSA CON ATTIVITÀ INUTILI ED IRRILEVANTI AI FINI DEL DECIDERE
Ordinanza | Tribunale di Avezzano, Giudice Andrea Dell’Orso | 16.04.2018
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