I termini processuali, com’è noto, sono soggetti alla sospensione feriale che decorre dal 1 al 31 agosto.
Durante questo periodo essi smettono di decorrere.
Tuttavia, il legislatore si è preoccupato di escludere dalla sospensione tutti quei casi in cui l’atto da compiere verta su una materia di estrema rilevanza e delicatezza, per cui i termini non si intendono sospesi.
Ad esempio, sono state escluse dalla sospensione feriale alcune attività, tra le quali: i procedimenti cautelari, i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, le cause aventi oggetto rapporti di lavoro subordinato privato.
Questo è il quadro generale, ma possono esservi tanti esempi di questioni controverse, risolte caso per caso dalla giurisprudenza.
Uno di questi è il tema delle operazioni peritali.
Quando, nell’ambito di un procedimento civile in materia soggetta a sospensione feriale, si svolgano operazioni peritali di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice può far ricadere i termini per tali attività nel periodo estivo?
La risposta in senso negativo è stata fornita dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza 18522 del 13.07.2018, ha affermato in modo netto che, poiché lo svolgimento delle operazioni di consulenza tecnica inerisce ad attività processuale, non è dubbio che il giudice, allorquando fissa i termini di cui all’art. 195 c.p.c., se il processo è soggetto alla sospensione feriale, non può fissare termini che ricadano durante tale periodo a meno che le parti non rinuncino ad avvalersi della sospensione.
Se fissa quei termini in modo che le attività connesse allo svolgimento della consulenza possano svolgersi nel periodo feriale, il giudice adotta un provvedimento che, in quanto in violazione della sospensione, risulta affetto da nullità.
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