La consulenza tecnica d’ufficio ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 02/02/2000); onde il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto “al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un’attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001).
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lagonegro, Giudice Giuseppe Izzo, con la sentenza n. 357 del 12 luglio 2023.
Il Tribunale ha evidenziato che “a nulla rileva che il CTU sia riuscito comunque a svolgere dei calcoli, in quanto la consulenza, nel presente giudizio, ha svolto una funzione del tutto suppletiva rispetto ad una carente allegazione attorea. I principi di diritto vigenti nel rito civile inducono, infatti, a ritenere esser onerato, sotto il profilo allegatorio, l’attore – la allegazione invero costituisce, logicamente e giuridicamente, un prius logico rispetto ai mezzi istruttori – di svolgere una analisi sufficientemente precisa delle voci contestate, e dei motivi di illegittimità che attingerebbero le percezioni da parte dell’istituto di credito; va escluso, invece, che colui il quale agisca per ripetizione possa lamentare in modo generico la esistenza di illiceità intercorse nel rapporto giuridico intrattenuto con la contro-parte, illiceità non adeguatamente esplicitate nel contesto concreto, ciò cui non potrebbe mai seguire una opera di supplenza, da parte del giudicante”.
Nel caso di specie risultava del tutto mancante, nella narrativa attorea, per come tempestivamente introdotta in giudizio, una disamina delle voci oggetto di domanda, con ciò, di fatto, delegandosi al giudice di operare in via totalmente vicaria, rispetto alle carenze allegatorie: posto che né in citazione, né in memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. erano state precisate, in concreto le condizioni illecite cui la azione si riferiva, nella dinamica del rapporto; né era stato detto quale sarebbe risultata, secondo la ricostruzione attorea, il quantum delle debenze suscettibili di ripetizione, le quali non venivano mai fatte oggetto di una puntuale elencazione, ma solo astrattamente prospettate.
Per tali motivi, la domanda è stata rigettata con condanna alle spese processuali in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CTU: NON PUÒ ESSERE AMMESSA SE MERAMENTE ESPLORATIVA
IL MEZZO D’INDAGINE NON SUPPLISCE LA CARENZA PROBATORIA
Sentenza | Corte di Appello Bologna, Pres. Rel De Cristofaro | 20.04.2021 | n.1247
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ctu-non-puo-essere-ammessa-se-meramente-esplorativa
MUTUO-CTU: INAMMISSIBILE QUANDO AVREBBE UNA VALENZA MERAMENTE ESPLORATIVA
NON SI PUÒ SOPPERIRE CON LA CONSULENZA ALLE CARENZE ASSERTIVE E PROBATORIE DI PARTE ATTRICE
Sentenza | Tribunale di Salerno, Giudice Valentina Ferrara | 15.07.2020 | n.1903
SUL DEBITORE GRAVA L’ONERE DI PRODURRE I DECRETI MINISTERIALI PER IL PRINCIPIO “IURA NOVIT CURIA”
Sentenza | Tribunale di Avezzano, Giudice Andrea Dell’Orso | 12.03.2019 |
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