Qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Bisogni – Rel. Parisi con la ordinanza n. 32069 del 20 novembre 2023, con la quale ha cassato la decisione di merito che, a fronte delle specifiche contestazioni svolte da un ente territoriale sulla correttezza dell’utilizzo del criterio del “valore percentuale di permuta” nel calcolo dell’indennità di espropriazione di aree edificabili mediante il metodo analitico-ricostruttivo, si era limitata ad affermare – dopo aver revocato un supplemento peritale in un primo momento disposto – che la quantificazione era frutto di una valutazione basata su giudizi tecnici del C.T.U. “correttamente formulati”.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL MANCATO ESAME DELLA CTU SI QUALIFICA COME OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO
Ordinanza | Corte di Cassazione civ., Sez. II, Pres. Orilia – Rel. Giannaccari | 28.02.2024 | n.5394
ONERE MOTIVAZIONALE DEL GIUDICE: RISPETTATO SE RICHIAMATE INTEGRALMENTE LE CONCLUSIONI DEL CTU
IRRILEVANTI NOTE CRITICHE DEL DIFENSORE PERCHÉ NON REDATTE DA UN ORGANO TECNICO IN GRADO DI MUOVERE CENSURE ATTENDIBILI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Cristiano De Giovanni | 05.03.2018 | n.4732
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