La mancata produzione dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia usura determina la sostanziale indecidibilità della causa in riferimento alla asserita usurarietà dei tassi di interesse; diversamente opinando, l’elaborato contabile assume una inammissibile natura esplorativa.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Palermo, Giudice Adriana Pandolfo, con l’ordinanza del 2 novembre 2019.
L’Organo Giudicante, nel caso di specie, ha accolto – in maniera condivisibile – l’istanza di revoca dell’ordinanza con cui era stata ammessa la CTU, attesa la mancata produzione degli indispensabili decreti ministeriali recanti la rilevazione del tasso soglia. Infatti, la parte che deduce la violazione dell’usura bancaria e dunque l’applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l’onere di dimostrare l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia.
Secondo il giudice palermitano, i decreti ministeriali recanti la rilevazione del TEGM applicabile nei trimestri di riferimenti non costituiscono fonte del diritto e non possono essere acquisiti dal giudice autonomamente. La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto).
La consulenza tecnica d’ufficio, quindi, non è stata ammessa in quanto non sono stati versati in atto i suddetti decreti ministeriali e, non essendo la CTU un mezzo istruttorio in senso proprio, non può essere disposta al fine di supplire alla deficienza delle allegazioni ovvero per compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Di questo tenore sono le conclusioni della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il CTU “non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l’inutilizzabilità, per il giudice, delle conclusioni del consulente fondate sugli stessi” (nei termini Cass. n. 18770/2016 e Cass. n. 27776/2019; con espresso riferimento alle conseguenze della mancata produzione dei decreti trimestrali di rilevazione del tasso soglia usura, Cass., Sez. Un., n. 9441/2009; Cass. n. 2543/2019).
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno