In materia di assegni e di pagamento dei medesimi al curatore fallimentare, titolo idoneo a pretendere il pagamento è solo il mandato firmato dal soggetto abilitato: la banca tesoriera non ha alcun obbligo di acquisizione (oltre alla copia del mandato anche) della autorizzazione del giudice delegato, in quanto la emissione del mandato di pagamento presuppone, per il tesoriere, l’esistenza dell’autorizzazione.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Bari, Pres. Labellarte – Rel. Binetti, con la sentenza n. 1238 del 24 agosto 2023.
Il caso di specie riguardava la curatela del fallimento che conveniva in giudizio la banca per far accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale della medesima per violazione dei doveri di diligenza, anche professionale, correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto, con relativo risarcimento danni.
A sostegno della domanda, assumeva che, revocato il mandato di curatore fallimentare al precedente incaricato, ed ottenuta per il tramite del nuovo curatore dalla banca la documentazione necessaria, era emerso che erano state effettuate una serie di operazioni anomale da parte della banca su disposizione del Curatore revocato, le quali avevano consentito il sistematico “saccheggio” da parte di quest’ultimo della quasi totalità delle somme di pertinenza del fallimento.
Assumeva, dunque, la curatela che il comportamento della banca configurava l’ipotesi di responsabilità di cui all’art. 1176 co. 2 c.c. giacché dalla documentazione in atti emergevano una serie di inconfutabili circostanze, ossia:
a) l’esecuzione di pagamenti con assegni circolari tratti in favore del curatore pur in assenza del provvedimento di autorizzazione alla liquidazione del GD;
b) l’esecuzione da parte della banca di mandati contraffatti negli importi, oltre che incompleti giacché privi di causale ovvero di numero cronologico o della data in cui sarebbe stato emesso il provvedimento autorizzativo del GD;
c) l’emissione di assegni circolari in favore del curatore anche se i mandati di pagamento indicavano quale beneficiario un soggetto diverso (per n. 33 operazioni);
d) pagamenti effettuati nonostante l’indicazione nei mandati di causali generiche, improbabili e/o comunque non attinenti i soggetti beneficiari;
e) l’invio delle comunicazioni di avvenuta esecuzione dei mandati presso la sede della società fallita e non presso la cancelleria fallimentare.
Il Tribunale di Bari accoglieva, per quanto di ragione, le domande proposte dalla curatela del fallimento e per l’effetto condannava la convenuta banca a corrispondere alla medesima la somma di euro €. 2.142.671,61 oltre interessi dalla singola operazione al saldo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Banca.
La Corte di Appello ha rilevato che i mandati di pagamento in contestazione risultavano regolarmente sottoscritti dal giudice delegato al fallimento e dal cancelliere e presentati alla banca in copia conforme all’originale. Pertanto “in base alle norme che disciplinano il rapporto di mandato, il mandatario non era tenuto a valutare se l’esecuzione dell’ordine di pagamento fosse conforme agli interessi del mandante e comunque l’esecuzione degli ordini di pagamento è stata conforme a quanto disposto dall’ufficio fallimentare, cioè la messa a disposizione del curatore delle somme per mezzo di assegni circolari non trasferibili”.
A ciò si deve aggiungere che l’ufficio fallimentare non aveva mai sollecitato alla Banca l’invio della comunicazione relativa alla esecuzione dell’ordine di pagamento, così escludendo che tale prassi fosse vincolante per il depositario delle somme di pertinenza del fallimento.
A giudizio del Collegio, dunque, la banca si era comportata con la diligenza richiesta dall’articolo 1176 del codice civile, verificando che le comunicazioni relative ai mandati di pagamento esibite dal curatore fallimentare erano state emesse dall’ufficio fallimentare competente con l’approvazione del giudice delegato che le aveva regolarmente sottoscritte insieme al cancelliere.
D’altra parte, l’istituto bancario aveva ben ragione di riporre fiducia nel soggetto che si presentava allo sportello per la riscossione delle somme depositate sul conto corrente intestato al Fallimento, trattandosi di un organo istituzionale: il curatore fallimentare.
Inoltre, dall’esame della documentazione che si era esaminata, sulla quale il giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione, non era dato rilevare alcuna falsificazione evidente, poiché l’alterazione non presentava segni (quali ad esempio una evidente diversità di grafia ovvero la presenza di cancellature) che potessero far rilevare in modo palese la falsificazione dei mandati, così come richiesto dalla giurisprudenza.
Pertanto, non venendo in considerazioni contraffazioni o alterazioni del mandato, né l’assenza di un valido mandato, ma soltanto l’incompletezza dello stesso sotto profili non essenziali come la data o il numero cronologico, ovvero, soprattutto, l’anomalia rappresentata dal fatto che il mandato prevedeva l’emissione di assegni circolari intestati al curatore nonostante si trattasse di pagamenti con causale in favore di terzi o non fosse indicata la causale – l’appello è stato accolto, con conseguente rigetto della domanda principale formulata in primo grado dalla curatela fallimentare e condanna di quest’ultima alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNI: IL PAGAMENTO ESEGUITO AD UN SOGGETTO DIVERSO DAL BENEFICIARIO NON COMPORTA EX SE LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
OCCORRE VERIFICARE LA DILIGENZA ADOTTATA E LA PRESENZA DI INDICI “DI ALLARME”
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ASSEGNO NON TRASFERIBILE: LIMITI AGLI ONERI DI VERIFICA IMPOSTI ALLA BANCA TRATTARIA
SUSSISTE L’OBBLIGO DI RICHIEDERE IL DOPPIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO?
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Bisogni – Rel. Falabella | 22.06.2021 | n.17769
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SE QUESTI NON COMUNICA AL GIRATARIO IL RIFIUTO DI PAGAMENTO È RESPONSABILE VERSO IL CORRENTISTA TRAENTE
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni | 22.05.2019 | n.2241
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