Con il pignoramento il debitore perde l’amministrazione del bene ma può conservarne il godimento materiale nel ruolo di custode.
Gli articoli 559 e 560 del codice di procedura civile disciplinano l’istituto della custodia e i modi di esercizio della stessa.
Il custode dei beni pignorati, secondo l’assetto normativo vigente, ricopre il ruolo di ausiliario del giudice con funzioni di ordine pubblico, in quanto è tenuto alla conservazione e amministrazione del bene con la diligenza del pater familias, attenendosi ad eventuali direttive del giudice.
L’art. 559 del codice di procedura civile prevede, invero, quale regola generale che, in seguito alla notifica del pignoramento la custodia del bene pignorato sia affidata al debitore.
Si tratta della c.d. custodia legale, che consegue automaticamente al pignoramento, senza alcuna necessità di nomina e si contrappone alla c.d. custodia giurisdizionale, che si ha quando il custode, individuato in persona diversa dal debitore, è nominato con provvedimento dal giudice.
Il secondo comma dell’articolo in commento prevede che il giudice dell’esecuzione può nominare custode, su richiesta del creditore e sentito il debitore, una persona diversa da quest’ultimo.
L’istanza può essere presentata dal creditore pignorante o da altro creditore intervenuto, anche privo di titolo in quanto non qualificata quale vero e proprio “atto di impulso” alla procedura.
Il giudice dell’esecuzione emette il provvedimento di sostituzione discrezionalmente, valutando se sussistono motivi più o meno gravi di opportunità, convenienza, sicurezza o altro e tenendo conto de diritto del debitore di subire una “giusta esecuzione”,
I successivi commi terzo, quarto e quinto stabiliscono che il giudice dell’esecuzione provvede, oltre che nell’ipotesi di istanza di parte ed a prescindere da quest’ultima, a nominare custode una persona diversa dal debitore nei seguenti casi:
1). quando l’immobile non sia occupato dal debitore;
2). quando il custode – non soltanto il debitore, bensì qualsiasi terzo che abbia assunto l’incarico – non ottemperi agli obblighi su di lui incombenti;
3). di regola, quando pronuncia l’ordinanza di vendita o delega le operazioni di vendita;
Oggetto della custodia sono tutti i beni del pignoramento e conseguentemente anche gli accessori, le pertinenze, i frutti, quali ad esempio, il corrispettivo della locazione dell’immobile pignorato.
Va da sé che qualora l’immobile pignorato sia stato concesso in locazione in epoca antecedente al pignoramento i relativi canoni vanno corrisposti al custode, incrementando l’attivo della procedura.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo in esame i provvedimenti di nomina o sostituzione, sono assunti, con ordinanza non impugnabile, anche se una parte della dottrina sostiene che la previsione di non impugnabilità non esclude la proponibilità dell’opposizione di cui all’art. 617 codice di procedura civile.
Il successivo art. 560 del codice di procedura civile individua gli obblighi e le condizioni per l’esercizio dell’attività di custodia.
Con la novella di cui al Decreto Legge n. 135/2018, come convertito in legge, la norma è stata integralmente modificata, con maggior favor nei confronti del debitore, il quale, unitamente al il nucleo familiare che abita nell’immobile, può conservarne il possesso sino al decreto di trasferimento, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia e tutelandone l’integrità.
Qualora sia stato nominato custode un terzo, questi è tenuto a vigilare sulla corretta conservazione del bene da parte del debitore e della sua famiglia.
A norma dei commi quarto, quinto e sesto dell’art. 560 del codice di procedura civile, come riformato, il debitore, deve consentire, in particolare, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti. Conseguentemente, qualora il diritto di visita di potenziali acquirenti sia ostacolato, ovvero l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, il giudice può ordinare, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato.
Infine, in virtù dei commi settimo ed ottavo dell’articolo in commento, il debitore non può dare in locazione l’immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell’esecuzione, il quale – a sua volta – non può mai disporre la liberazione dell’immobile pignorato, quando lo stesso è destinato alla casa di abitazione del debitore e dei suoi familiari, se non quando è reso il decreto di trasferimento.
FOCUS
Nell’ambito del procedimento espropriativo, l’istituto della custodia concretizza il regime di godimento materiale del bene sottoposto a pignoramento e va esercitato secondo gli obblighi e le condizioni determinate dall’art. 560 del codice di procedura civile, come recentemente novellato, nell’ottica di salvaguardare anche la dignità e le esigenze abitative del debitore e dei familiari conviventi.
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