ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso in cui l’ingiunzione di pagamento sia stata emessa con formalità telematiche, ai fini della esecutorietà non è previsto il rilascio da parte del cancelliere di attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto la normativa tecnica e le modalità di funzionamento del sistema informatico prevedono l’automatica segnalazione della pendenza di una opposizione, a mezzo di un altro specifico alert. Conseguentemente, il controllo giudiziale in funzione della formula esecutiva concerne la presenza o non dell’apposito alert da parte della cancelleria a cui compete di registrare lo specifico evento ostativo alla esecutorietà (n.b.: “consegnato avviso di opposizione”): ciò vuol dire che in assenza di detto alert il giudice deve procedere emettendo il decreto di esecutorietà, a mezzo Consolle (cd. esecutorietà telematica).
Questi sono i principi che si evidenziano nella sentenza emessa dal Tribunale di Milano, il 28 ottobre 2014 in materia di Processo Civile Telematico.
Nel caso in esame, il Tribunale di Milano con la predetta sentenza ha dichiarato esecutivo un decreto ingiuntivo emesso con formalità telematica atteso che mancava l’alert della cancelleria “consegnato avviso di opposizione” indicativo della mancanza dell’evento ostativo alla esecutorietà.
Trattandosi di procedura telematica il cui obiettivo è di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni e uffici giudiziari relativamente ai processi civili ed in mancanza della pendenza di una opposizione a mezzo dell’apposito alert da parte della cancelleria a cui compete registrare l’evento ostativo all’esecutorietà “consegnato avviso di opposizione” il Tribunale è, infatti, obbligato a dichiarare l’esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Dal punto di vista prettamente tecnico, il D.I.T. consiste nella trasmissione di un flusso documentale -munito di quei requisiti di autenticità e sicurezza garantiti dalla firma digitale- dalla Consolle Avvocato alla Consolle Magistrato, il quale può esaminare la richiesta online ed emettere il provvedimento o disporre per la sospensione o il rigetto del ricorso od eventualmente l’integrazione della documentazione.
Il Tribunale di Milano ha dunque ricordato con la sentenza in commento che l’attivazione della procedura telematica non consente, in quanto non previsto, il rilascio da parte del cancelliere di attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo, atteso che la normativa tecnica e le modalità di funzionamento del sistema informatico prevedono l’automatica segnalazione della pendenza di una opposizione, a mezzo del predetto specifico alert.
Di conseguenza, per tale procedura, il controllo giudiziale, in funzione della formula esecutiva, concerne solo la presenza o meno dell’apposito alert da parte della cancelleria a cui compete di registrare lo specifico evento ostativo alla esecutorietà.
In conclusione, in assenza dell’alert il giudice deve procedere ad emettere il decreto di esecutorietà.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 636/2014