Non sussiste alcuna obbligazione in capo alla compagnia a garantire (e dunque restituire) il premio, obbligazione riconosciuta unicamente in capo a Lehman. la polizza si fonda su un’obbligazione strutturata ed è, quindi, solo l’emittente a doverne garantire il rimborso.
La Compagnia nella documentazione contrattuale ha – anche graficamente – adeguatamente indicato le caratteristiche e la conseguente rischiosità del prodotto, evidenziando inoltre come il titolo sottostante fosse stato adeguatamente selezionato risultando lo stesso “sicuro” ai fini della tutela del Contraente.
L’’evidenza data nella documentazione contrattuale alla “sicurezza” del titolo si fonda proprio sul presupposto contrattuale che eventuali effetti pregiudizievoli – in caso di inadempimento dell’Emittente – sarebbero stati riconosciuti in capo al Cliente stesso.
Le proposte trattative della Compagnia non rappresentano una qualsivoglia forma di assunzione di garanzia.
La società, dopo li fallimento Lehman, ha intrapreso una “attività di custode e satisfaction a protezione della propria clientela”, solo ed esclusivamente, per le risonanze mediatiche intervenute e le relative conseguenze di immagine e di mercato.
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