La semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine alla esistenza di un pregiudizio alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità delle sue conseguenze, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio.
La Corte di Cassazione ha negato la riconoscibilità e la liquidabilità in via equitativa del danno per lesione all’immagine della società stabilendo che la società illegittimamente protestata avrebbe dovuto CONCRETAMENTE provare il danno SUBITO.
IL CASO
La SOCIETA’ COSTRUZIONI SRL ed i suoi fideiussori hanno chiesto la LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALL’IMMAGINE IN VIA EQUITATIVA senza allegare gli elementi di fatto dai quali potesse desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio, sul presupposto che la società era stata illegittimamente protestata a seguito dell’emissione di quattro assegni bancari entro i limiti dell’affidamento concesso dalla BANCA UNO
La Corte di appello di Genova ha respinto la domanda, evidenziando che LA SEMPLICE ILLEGITTIMITÀ DEL PROTESTO, pur costituendo un indizio in ordine alla esistenza di un pregiudizio alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, NON È DI PER SÈ SUFFICIENTE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità delle sue conseguenze, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio.
Avverso tale provvedimento SOCIETA’ COSTRUZIONI SRL ed i suoi fideiussori hanno proposto ricorso per cassazione.
LA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha negato la riconoscibilità e la liquidabilità in via equitativa del danno per lesione all’immagine della società stabilendo che la società illegittimamente protestata avrebbe dovuto CONCRETAMENTE provare il danno SUBITO.
A tal proposito la Corte ha precisato che per aversi liquidazione del danno all’immagine sono necessarie due condizioni e precisamente:
1) la gravità della lesione;
2) la non futilità delle sue conseguenze.
Alla luce di detta sentenza, conforme alla precedente decisione del 25 marzo 2009, n.7211 la Corte ha confermato la necessita che il danneggiato, al fine di conseguire la liquidazione, deve allegare tutti gli elementi dai quali possa evincersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio, non potendosi procedere alla determinazione del danno all’immagine in via equitativa, non potendo lo stesso considerarsi presunto dal solo fatto illecito.
IL COMMENTO
L’illegittimità del protesto può costituire un indizio semplice in ordine all’esistenza di un pregiudizio alla reputazione, il quale da solo non è sufficiente, alla liquidazione del danno, non può essere provato anche mediante presunzioni semplici, fermo restando l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio al fine di dimostrare che il protesto illegittimo ha inciso significativamente sull’immagine e sulla reputazione del soggetto.
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