Provvedimento segnalato dall’Avv. Francesco Balestrazzi del foro di Catania
I soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della) stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio.
In caso di dichiarazione di fallimento la legittimazione a far valere le pretese risarcitorie della società e dei creditori spetterà in via esclusiva alla curatela fallimentare, ai sensi dell’art.146 L.F..
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Palermo, Giudice Rachele Monfredi, con la sentenza n. 3767 del 2 agosto 2019.
Due amministratori di una società fallita hanno agito nei confronti di una banca, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito come conseguenza diretta della condotta illecita tenuta dalla stessa che ha portato al dissesto economico e al fallimento della società. Il comportamento illecito lamentato dagli attori si riferisce alla revoca dell’affidamento concesso alla società e alla risoluzione del contratto di mutuo.
La banca ha contestato la domanda dei soci, chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Palermo, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sent n. 27346/09), ha ribadito che “qualora una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché tale danno possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non già anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio e obbliga il responsabile a risarcirle il danno, costituendo l’incidenza negativa sui diritti del socio nascenti dalla partecipazione sociale un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito. In caso di fallimento poi, la legittimazione a far valere le pretese risarcitorie della società e dei creditori spetterà in via esclusiva alla curatela fallimentare, ai sensi dell’art.146 L.F.”
Pertanto, il Giudice ha ritenuto infondata la pretesa risarcitoria, con riferimento alla componente patrimoniale del danno subito è senz’altro infondata, prescindendo da ogni considerazione sulla condotta della banca e sul nesso di causa, rientrando certamente nell’area dei danni riflessi come tali irrisarcibili al socio. I soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della) stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio.
Nella sua motivazione, il Tribunale specifica che ove anche infatti si qualificasse in termini di condotta illecita quella posta in essere dalla banca individuata dagli attori nella creazione di passività artificiose mediante l’addebito di costi illegittimi sui conti della società e nella revoca ingiustificata dell’affidamento, non risulterebbe comunque dimostrato il nesso di causa tra la predetta condotta e l’evento fallimento.
Infatti, come affermato la Suprema Corte con la sentenza n. 23059/09, in tema di illecito extracontrattuale, il nesso di causalità, dovendo essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa considerarsi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile, può essere riconosciuto anche in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, che deve però risultare qualificata da ulteriori elementi idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclusioni astratte svolte in termini probabilistici.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA: NON È CAUSA DI ESCLUSIONE IL PERCEPIMENTO DI BONIFICI PER IL SOCIO ACCOMANDATARIO CHE LAVORA A TEMPO PIENO§
L’ACCOMANDANTE PUÒ VERIFICARE LA REGOLARITÀ DELLA GESTIONE SOCIALE SOLO AL TERMINE DELL’ANNUALITÀ
Ordinanza | Tribunale di Padova, Giudice Luca Marani | 09.08.2019
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/societa-in-accomandita-non-e-causa-di-esclusione-il-percepimento-di-bonifici-per-il-socio-accomandatario-che-lavora-a-tempo-pieno
CANCELLAZIONE SOCIETÀ REGISTRO IMPRESE: NON COMPORTA C.D. INTERRUZIONE AUTOMATICA
OCCORRE LA SPECIFICA DICHIARAZIONE DEL DIFENSORE DELLA PARTE
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. II civ, Pres. Mazzacane – Rel. Sabato | 24.04.2019 | n.10048
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cancellazione-societa-registro-imprese-non-comporta-c-d-interruzione-automatica
ESTINZIONE SOCIETÀ: NON SI TRASMETTONO AI SOCI I DIRITTI INCERTI O ILLIQUIDI NECESSITANTI DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE
È UNA RINUNZIA IMPLICITA CON CONSEGUENTE CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Elisabetta Arrigoni | 24.01.2019 | n.202
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/estinzione-societa-non-si-trasmettono-ai-soci-i-diritti-incerti-o-illiquidi-necessitanti-di-accertamento-giudiziale
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