Nelle ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1957 c.c.: diversamente opinando, la garanzia perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta.
La fideiussione “a prima richiesta” comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell’obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall’esercizio di un’azione giudiziale. Da quel momento, infatti, il fideiussore è obbligato ad eseguire il pagamento richiesto, secondo il meccanismo proprio del solve et repete, ed è reso conscio del mancato adempimento da parte del debitore principale.
La raccomandata inviata dalla banca costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell’art. 1957 c.c..
È irrilevante quindi il momento in cui il creditore ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria, dovendosi ritenere rispettato il termine di cui all’art. 1957 c.c. già con la diffida stragiudiziale.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 220 del 24 gennaio 2023.
La decisione in esame, nel confermare la sentenza di primo grado, ha respinto l’eccezione proposta dall’appellante, in qualità di fideiussore, fondata sul rilievo per cui la società appellata aveva promosso il ricorso per decreto ingiuntivo verso i garanti in violazione del termine di sei mesi indicato dall’art. 1957 c.c., avendo formulato nel predetto termine soltanto richiesta di pagamento stragiudiziale, inidonea in quanto tale ad evitare la predetta decadenza.
La Corte d’Appello ha considerato infondata l’eccezione, ritenendo che il rinvio al primo comma dell’art. 1957 cod. civ., tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, debba intendersi rispettato anche con il mero inoltro di una richiesta stragiudiziale, non essendo necessario l’inizio dell’azione giurisdizionale.
Tale lettura è imposta dalla necessità di evitare la palese contraddizione che sussisterebbe se fosse previsto da un lato che il garante adempia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni e dall’altro che tale richiesta debba essere espressa da parte del creditore attraverso l’azione giudiziaria.
Inoltre, esigendo l’esercizio dell’azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale, espressa nel precetto dell’art. 100 cod. proc. civ., detta azione postula che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell’obbligo di garanzia in ragione dell’inadempimento del debitore garantito. Sicché l’azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale.
Tutt’al più soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo all’art. 1957 cod. civ. inteso non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell’azione, potrebbe, previa valutazione della fattispecie concreta, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l’impedimento della decadenza esiga l’azione in sede giurisdizionale, richiamo contenutistico che tuttavia non sussiste nel caso di specie.
Ne discende che la raccomandata inviata dalla banca costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell’art. 1957 c.c..
È irrilevante quindi il momento in cui il creditore ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria, dovendosi ritenere rispettato il termine di cui all’art. 1957 c.c. già con la diffida stragiudiziale.
Sulla base delle predette motivazioni, quindi, la Corte d’Appello ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata con condanna dell’appellante alle spese di lite relative al giudizio.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CIÒ VALE IN CASO DI IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A PAGARE “A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA” E FA VENIR MENO L’ONERE DI AGIRE GIUDIZIALMENTE
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 18.10.2022 | n.502
FIDEIUSSIONI OMNIBUS – ANTITRUST: LO IATO TEMPORALE RENDE LEGITTIMA LA DEROGA DEL 1957 CC
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Sentenza | Tribunale di Bari, Pres. Simone – Rel De Palma | 05.12.2022 | n.4501
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Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice dott. Giovanni Nappi | 22.11.2022 | n.417
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Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice dott.ssa Busato Alessia | 21.02.2022 | n.413
FIDEIUSSIONI-MUTUO: I LIMITI ALLA DEROGA ALL’ECCEZIONE DI DECADENZA EX ART. 1957 C.C.
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Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Amendola – Rel. Positano | 26.05.2020 | n.9862
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