ISSN 2385-1376
Testo massima
Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile Motivazione Funzione Assenza Giusto processo violazione Delibazione sentenza straniera priva di motivazione Im-possibilità Fondamento
Cost. art. 111; Art. 132 C.p.c.; Art. 118 Disp. Att. C.p.c.; D.Lgs. 109/2006, art. 2
La funzione della motivazione è quella di consentire che l’iter logico-giuridico se-guito dal giudice nella decisione sia sottoposto ad un triplice controllo:
del giudice (estensore / membri del collegio), per verificare il ragionamento segui-to (c.d. controllo interno);
delle parti, al fine di consentire, mediante l’impugnazione (impossibile in assenza di motivazioni), un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa (c.d. controllo esterno);
da parte dei cittadini e dello Stato al fine di verificare che di giurisdizione si sia trattato e non di arbitrio (c.d. «controllo democratico»).
Per quanto semplificata e ridotta all’essenziale, essa deve in ogni caso sussistere perché si possa parlare di giurisdizione.
L’evidente incompatibilità con il nostro ordinamento processuale di un provvedi-mento privo di motivazione è resa manifesta dalla sua espressa qualificazione come illecito disciplinare del magistrato (D.Lgs. 109/2006, art. 2, lett. l).
La decisione priva di motivazione degrada il processo a mero simulacro. È allora un atto che viola l’art. 111 Cost., il che costituisce condizione ostativa al riconoscimento.
Non essendo concepito l’esperimento di mezzi di impugnazione nei confronti di una sentenza straniera, essa, se conforme ai canoni costituzionali della giurisdizione, merita automatico riconoscimento in quanto atto di pari dignità ed efficacia giuridica; se non conforme, è atto non riconoscibile perché incompatibile con l’ordinamento giuridico ita-liano.
Ingiuria e diffamazione Diffamazione col mezzo della stampa, della radio, del cinema, della televisione e di internet Cause di esclusione Cognizione incidentale del fatto ai fini del giudizio civile Possibilità Fondamento
La pronuncia straniera, non riconoscibile, di assoluzione non assume la rilevanza di accertamento dei fatti passato in cosa giudicata, idoneo a fondare una presunzione di dolo in capo all’autore di affermazioni contrastanti con tale statuizione e pertanto prima facie diffamanti. Essa rileva, viceversa, quale mero fatto storico da porsi sullo stesso piano degli altri fatti storici rilevanti e rimessi al prudente apprezzamento del giudicante ai fini del riscontro dell’elemento soggettivo della diffamazione.
Ingiuria e diffamazione Diffamazione col mezzo della stampa, della radio, del cinema, della televisione e di internet Diritto di critica Fondamento Bilanciamento con valori di pari rango costituzionale Necessità
Cost. art. 21; Cost. art. 25
Consistendo l’asserita diffamazione nella pubblicazione, da parte del quotidiano, di un giudizio fortemente negativo sull’attore espresso da un lettore nella apposita rubrica, si verte in tema non già di esercizio del diritto di cronaca bensì del diritto di critica, consistendo lo scritto censurato nella manifestazione del pensiero, garantita dalla Costitu-zione all’art. 21; donde la necessità di un apprezzamento particolarmente prudente, e di un attento bilanciamento con il contrapposto interesse, del pari garantito dalla Suprema Legge, dell’attore al mantenimento della propria reputazione in considerazione della pre-sunzione di innocenza di cui all’art. 25 Cost.
Delibazione (Giudizio di) – Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere procedimento
LS 218/1995 art. 64
Art. 730 c.p.p.
Non può trovare applicazione il procedimento di cui agli artt. 730 ss. c.p.p., appli-cabile per le sole sentenze penali che richiedano esecuzione: sentenze di condanna, o di proscioglimento che implichi l’applicazione di misure di sicurezza. Deve pertanto ritenersi che la sentenza penale di assoluzione, di cui viene chiesta l’applicazione agli effetti civili, ed oggetto di contestazione, sia soggetta a riconoscimento secondo gli artt. 64ss L. 218/1995 (che hanno abrogato i corrispondenti artt. 796-805 c.p.c.).
Il giudice adito per la delibazione deve limitarsi ad accertare l’esistenza dei requi-siti del riconoscimento, indicati nella L. n. 218 del 1995, art. 64, non potendosi procedere né ad una nuova statuizione sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio dinanzi al giudice straniero, né ad accertamenti o statuizioni su questioni estranee al mero accertamento dei requisiti del riconoscimento.
Delibazione (Giudizio di) – Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere procedimento Controllo del giudice italiano oggetto ordine pubblico interno sentenza straniera priva di motivazione impossibilità di riconoscimento sussiste
LS 218/1995 art. 64
Cost. artt. 3, 24, 111
Il giudice, prima di procedere all’accertamento dei requisiti necessari al ricono-scimento previsti dalla L. n. 218 del 1995, art. 64, deve verificare, come in ogni altro pro-cesso, l’esistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione sancite dal no-stro ordinamento (Cass. Sez. Un. 22663/2006). Ciò implica la necessità di includere, tra le condizioni oggetto di verifica prodromica al riconoscimento della sentenza straniera, la sua compatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.
Va consentita al giudice adito una cognizione meramente incidentale e sommaria al fine di evitare l’ingresso nel nostro ordinamento di pronunce strutturalmente incompa-tibili con i suoi principi fondamentali; e dunque, in prima battuta, anche con i canoni del giusto processo regolato dalla legge scolpiti a chiare lettere negli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Testo del provvedimento
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 cpc e 118 disp. att. cpc, così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009, entrata in vigore il 4/7/2009: disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore delle predetta legge.
1. Con citazione dell’ 11.01.2001 un membro di Casa Savoia conveniva in giudizio una RIVISTA EDITORIALE L’EDITORE nonché il CAPOREDATTORE RESPONSABILE per sentirli condannare al risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della pubblicazione sul predetto quoti-diano, in data 26.07.2000, di una lettera a firma sig. S. P. nella quale costui recava l’affermazione che l’attore “sparò ed uccise un giovane” a sostegno delle proprie argomentazioni contrarie al rientro in Italia degli esponenti di casa Savoia. L’attore eccepiva la natura diffamatoria di tale asserzione.
Si costituivano resistendo i convenuti, eccependo l’insussistenza dei presupposti normativi per la diffamazione, invocando comunque l’ esimen-te del diritto di cronaca.
Ritenuta la natura pressoché documentale della causa, dopo lo svolgimento di specifiche difese su questione preliminare di rito, in data 24.04.2004 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazione conclusioni all’udienza del 24.10.2006. Dopo ulteriori rinvii, in data 18.09.2012 si teneva la prima udienza davanti allo scrivente estensore dopo l’assegnazione tabellare del procedimento; veniva riservata la deci-sione in considerazione della necessità di procedere ad approfondito studio degli atti di causa, precluso dal carico d’udienza; la riserva veniva quindi sciolta confermando la valutazione del precedente Istruttore, trattenendo la causa in decisione con i termini di rito.
2.1. La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.
La difesa dell’attore si incentra sul rilievo che i fatti addebitati allo stesso dalla missiva contestata l’aver cagionato la morte di D. H., in con-seguenza dei fatti accaduti sull’isola di Cavallo in data 18.08.1978 fossero oggettivamente falsi, in ragione della sentenza di assoluzione dell’attore pronunciata dalla Corte d’Assise di Parigi in data 18.11.1991; donde l’obbligo giuridico per i convenuti di non pubblicare quella lettera o di pubblicarla dando comunque atto dell’esito del procedimento penale a-vanti alla corte francese.
Assume pertanto carattere preliminare la questione dell’efficacia nell’ordinamento italiano della predetta pronuncia; se cioè la stessa debba essere recepita de plano come propugnato da parte attrice ovvero se, come sostenuto da parte convenuta, residui un margine di apprezzamento in questa sede processuale per i fatti oggetto di giudizio in quella sentenza.
Ritiene questo Giudice che tale apprezzamento sia possibile, in base alle seguenti considerazioni.
2.2. Va osservato che la sentenza 18.11.1991 della Corte d’Assise di Pa-rigi non richiedeva un formale giudizio di delibazione nel nostro ordina-mento: all’epoca in cui il presente giudizio fu incardinato gennaio 2001 era già in vigore la L. 218/1995 (c.d. riforma del diritto internazionale pri-vato).
Non può trovare applicazione il procedimento di cui agli artt. 730 ss. c.p.p., applicabile per le sole sentenze penali che richiedano esecuzione: sentenze di condanna, o di proscioglimento che implichi l’applicazione di misure di sicurezza. Deve pertanto ritenersi che la sentenza penale di asso-luzione, di cui viene chiesta l’applicazione agli effetti civili, ed oggetto di contestazione, sia soggetta a riconoscimento secondo gli artt. 64ss L. 218/1995 (che hanno abrogato i corrispondenti artt. 796-805 c.p.c.).
Nel sistema delineato dagli artt. 64 e 67 di tale legge si distingue il momento del riconoscimento da quello dell’attuazione (o esecuzione) della sentenza straniera. Il primo è automatico, senza bisogno di alcun proce-dimento giudiziario, quando ricorrano determinati requisiti (in gran parte coincidenti con quelli previsti dall’abrogato art. 697 c.p.c.). La seconda fase è, teoricamente, solo eventuale, dandosi luogo ad un intervento giudiziario per l’accertamento dei requisiti del riconoscimento in «caso di mancata ot-temperanza o di contestazione del riconoscimento…, ovvero quando sia ne-cessario procedere ad esecuzione forzata».
Nel caso di specie, il riconoscimento è appunto oggetto di contesta-zione, pretendendo parte attrice l’ automatica e silente presa d’atto della statuizione transalpina, e richiamando invece l’attenzione parte convenuta sulla non riconoscibilità della detta pronuncia o comunque sul potere di cognizione incidentale, da parte del giudice adito, del mero fatto storico dedotto in quel diverso giudizio.
Com’è noto, l’ultima previsione dell’art. 64 della citata legge è an-che la più problematica, prestandosi per sua formulazione ad essere intesa quale clausola generale, rectius di salvaguardia, “attraverso cui convogliare agevolmente ogni opposizione al riconoscimento di una sentenza straniera che sembri in contrasto con la legge interna”, come si rileva acutamente in dottrina: è la previsione della lett. g) dell’art. 64, secondo cui la sentenza straniera è riconosciuta in Italia quando le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.
È noto altresì l’arresto delle Sezioni Unite secondo cui il controllo giudiziario viene ad assumere, con l’attuale normativa (contrariamente a quanto avveniva precedentemente, artt. 796 e ss. c.p.c. abrogati) una na-tura del tutto differente rispetto al passato e cioè puramente dichiarativa (Cass. 25/06/2002, n. 9247), risolvendosi nel mero accertamento della sus-sistenza dei requisiti prescritti perchè l’atto straniero possa esplicare i pro-pri effetti, a decorrere dal passaggio in giudicato (se sentenza) o dalla pub-blicazione; sicché il giudice adito per la delibazione deve limitarsi ad accer-tare l’esistenza dei requisiti del riconoscimento, indicati nella L. n. 218 del 1995, art. 64, non potendosi procedere né ad una nuova statuizione sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio dinanzi al giudice straniero, né ad accertamenti o statuizioni su questioni estranee al mero accertamento dei requisiti del riconoscimento. Ovviamente, però, anche per questo giudizio, il giudice, prima di procedere all’accertamento dei requisiti necessari al riconoscimento previsti dalla L. n. 218 del 1995, art. 64, deve verificare, come in ogni altro processo, l’esistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione sancite dal nostro ordinamento (Cass. Sez. Un. 22663/2006).
L’autorevole arresto va senz’altro condiviso, tanto per l’estremo equilibrio che lo contraddistingue, quanto per la doverosa attenzione cui richiama l’interprete sulla necessità di assicurare il rispetto di quei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano esemplarmente sintetiz-zati nel riferimento ai presupposti processuali e alle condizioni dell’azione.
Tali concetti costituiscono infatti l’essenza stessa della giurisdizio-ne, identificando le condizioni minime richieste dalla legge perché si possa avere attività processuale utiliter data, vale a dire quegli elementi che de-vono necessariamente permanere durante il processo perché questo possa pervenire ad una statuizione sul merito. La quale, perché l’ attività proces-suale svolta abbia un senso, dev’essere suscettibile di esecuzione.
Ciò implica la necessità di includere, tra le condizioni oggetto di ve-rifica prodromica al riconoscimento della sentenza straniera, la sua compatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, che generalmente vengono compendiati sotto l’etichetta di “ordine pubblico“, dando tuttavia luogo ad equivoci e contrasti interpretativi.
Muovendo dal presupposto che, ai fini del giudizio di delibazione, il concetto di ordine pubblico non si identifichi con il c.d. ordine pubblico in-terno, si è affermato che ostativa al riconoscimento non è la circostanza che l’effetto della sentenza contrasti con una norma imperativa dell’ordi-namento civile ipotesi questa espressamente definita come priva di rile-vanza ma piuttosto che la pronuncia sia contraria all’ordine pubblico in-ternazionale, costituito dai soli principi fondamentali e caratterizzanti l’at-teggiamento etico-giuridico dell’ordinamento giuridico in un determinato periodo storico (Cass. 17349/2002; la pronuncia si segnala per l’estrema stringatezza della motivazione, che si esaurisce sul punto nelle superiori asserzioni).
Di più ampio respiro Cass. 13928/1999, che entra nel merito e defi-nisce il concetto di ordine pubblico italiano “di cui all’ora abrogato art. 797 n. 7 c.p.c. (identico a quello richiamato nell’abrogato art. 31 delle preleggi) [che] comprende il complesso dei principi – ivi compresi quelli desumibili dalla Carta costituzionale – che formano il cardine della struttura economi-co – sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia, nonché quelle regole inderogabili, le quali abbiano carattere di fondamentalità (che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative) e siano immanenti ai più importanti istituti giuridici, e considerato che con riferi-mento alle norme processuali, detto concetto, così precisato, è riferibile ai principi inviolabili, posti nell’ordinamento, a garanzia del diritto di difesa, per tali intendendosi gli istituti del processo civile, i quali, per la loro portata sostanziale, assicurino alle parti una sufficiente ed adeguata tutela giurisdizionale e si identificano negli elementi essenziali del diritto di agire e di resistere in giudizio” (Cassazione civile, sez. I, 13/12/1999, n. 13928).
2.3. Tali premesse consentono di delinare un sistema in cui non appare configurabile alcun automatismo che vincoli il giudice italiano al decisum straniero; esse, viceversa, legittimano un sindacato piuttosto penetrante sulla compatibilità con l’ordinamento italiano della pronuncia straniera, secondo una valutazione di mera legittimità, e non un riesame nel merito della statuizione.
La finalità delineata dal sistema processuale sopra rammentato, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, pare allora quella di consentire al giudice adito una cognizione meramente incidentale e sommaria al fine di evitare l’ingresso nel nostro ordinamento di pronunce strutturalmente incompatibili con i suoi principi fondamentali; e dunque, in prima battuta, anche con i canoni del giusto processo regolato dalla legge scolpiti a chiare lettere negli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Ed è proprio un’esegesi costituzionalmente orientata dell’art. 64 L. 218/1995 che non consente, ad avviso di questo Giudice, di condividere l’ opzione interpretativa di tale norma che pare viceversa maggiormente ac-creditata, alla stregua della quale l’oggetto di un eventuale contrasto con l’ordine pubblico sarebbe il contenuto del provvedimento decisorio e non le modalità con cui la decisione è raggiunta. In tal senso depongono, per esempio, talune pronunce di merito, secondo le quali sono irrilevanti la matrice logica e valutativa ovvero l’attività processuale che hanno condot-to alla decisione (cfr.ad es. App. Milano, 28 dicembre 1999).
Può risultare comprensibile il timore degli interpreti di contenere la valutazione del giudice chiamato al riconoscimento della pronuncia stra-niera entro rigorosi limiti, al fine di evitare che mediante quella clausola generale si ritorni a quella malcelata sfiducia nei confronti degli ordina-menti giuridici stranieri che fondava la c.d. condizione di reciprocità e che è una tra le disfunzioni che la riforma del diritto internazionale privato mi-rava a risolvere. Si può comprendere pertanto il naturale self-restraint de-gli interpreti secondo cui i principi fondamentali del processo ben possono integrare la nozione di ordine pubblico, purché completino e non travali-chino gli altri presupposti previsti dalla normativa e purché non inducano ad un’indagine che esorbiti dalla mera verifica dei presupposti per il rico-noscimento; ed in particolare l’assunto per cui il rispetto dell’ordine pub-blico processuale dovrebbe riguardare le ipotesi residue rispetto a quelle considerate dalla lettera b) dell’art. 64, ossia i casi in cui le regole sui limiti soggettivi di efficacia del giudicato straniero ledano il diritto di difesa dei terzi e le ipotesi in cui si tratti di salvaguardare un precedente giudicato estero.
Si può comprendere tutto questo, ma non si può condividere, pena l’elusione di un dettato costituzionale inequivoco e insuscettibile di essere svilito a norma programmatica (o recessiva rispetto a quelle regolatrici dei rapporti con gli altri ordinamenti nazionali e transnazionali): “Tutti i prov-vedimenti giurisdizionali devono essere motivati” (art. 111, comma 6, Cost.).
La funzione della motivazione è quella di consentire che l’iter logi-co-giuridico seguito dal giudice nella decisione sia sottoposto ad un triplice controllo: del giudice (estensore / membri del collegio), per verificare il ra-gionamento seguito (c.d. controllo interno); delle parti, al fine di consenti-re, mediante l’impugnazione (impossibile in assenza di motivazioni), un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa (c.d. controllo esterno); da parte dei cittadini e dello Stato al fine di verificare che di giurisdizione si sia trattato e non di arbitrio (c.d. «controllo democratico»). La motivazione è dunque un portato di civiltà giuridica ed una garanzia di legalità della giurisdizione. Per quanto semplificata e ridotta all’essenziale, essa deve in ogni caso sussistere perché si possa parlare di giurisdizione.
L’evidente incompatibilità con il nostro ordinamento processuale di un provvedimento privo di motivazione è resa manifesta, oltretutto, dalla sua espressa qualificazione come illecito disciplinare del magistrato (D.Lgs. 109/2006, art. 2, lett. l).
2.4. Per tali ragioni non si ritiene di poter condividere il più recente di-verso orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 18 maggio 1995, n. 5451; Cass. 13 marzo 1993, n. 3029) secondo cui “può essere di-chiarata efficace nella Repubblica una sentenza straniera anche se priva di motivazione, nel senso che la relativa mancanza non costituisce condizione ostativa alla delibazione, vuoi perché la motivazione medesima non è com-presa nell’art. 797 c.p.c. tra le condizioni per la suddetta declaratoria, vuoi perché, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia pas-sata in giudicato (tanto da dover presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione vengano considerati non più discutibili dalle stesse parti), è da ritenere che l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo il primo comma dell’art. 111 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione il quale attiene esclusivamente all’ordinamento interno.”(Cass. 3365/2000).
Un atto che della sentenza abbia intestazione e con qualche sforzo ermeneutico dispositivo, ma sia del tutto privo di motivazione, non desumibile neanche per implicito, non consente alcun controllo sull’esercizio di un’attività che di giurisdizionale ha solo l’apparenza, ma non anche la sostanza. Ed inconferente è il rilievo dell’accertamento dell’ avvenuto esercizio del diritto di difesa in quella diversa sede processuale, perché la decisione priva di motivazione degrada il processo a mero simu-lacro. È allora un atto che viola l’art. 111 Cost., il che costituisce condizione ostativa al riconoscimento (Cfr. Cass. 07.02.1964); è un atto di cui si può discutere unicamente per stabilire se meriti la sanzione della nullità indi-viduando la carenza di motivazione quale motivo di impugnazione o della inesistenza qualificandolo come atto abnorme. Vale per la giurisdizione italiana, deve valere anche per quelle straniere: se, come insegna la migliore Dottrina, in un ordinamento giuridico tout se tient, l’immissione di corpi estranei in un organismo provoca il rigetto. E vale a fortiori in un ordinamento processuale nel quale non è concepito l’esperimento di mezzi di impugnazione nei confronti di una sentenza straniera; la quale pertanto, se conforme ai canoni costituzionali della giurisdizione, merita ed è que-sto l’esito voluto dal legislatore della riforma del d.i.p. automatico riconoscimento in quanto atto di pari dignità ed efficacia giuridica; se non conforme, è atto non riconoscibile perché incompatibile con l’ordinamento giuridico italiano: secondo le categorie tradizionali, è atto abnorme, inesi-stente, tamquam non esset.
Non può trovare pertanto alcun riconoscimento nel nostro ordina-mento la sentenza, resa in data 18.11.1991 dalla Corte d’ Assise di Parigi, perché totalmente priva di motivazione.
3. Tale pronuncia non può allora spiegare alcuna efficacia preclusiva nel presente giudizio, sia perché non equiparabile a pronuncia italiana che abbia autorità di cosa giudicata, sia perché si discute in questa sede non già del merito di quella statuizione responsabilità penale dell’attore in relazione al decesso di D. H. bensì della idoneità di quella pronuncia a co-stituire elemento ex se sufficiente a fondare il dolo di chi affermi fatti asseritamente in contrasto con quelle risultanze.
In altri termini: dovendosi verificare nel presente giudizio se le af-fermazioni contenute nella missiva pubblicata dal quotidiano Libertà aves-sero valenza diffamatoria, la pronuncia straniera, non riconoscibile, di as-soluzione non assume la rilevanza di accertamento dei fatti passato in cosa giudicata, idoneo a fondare una presunzione di dolo in capo all’autore di affermazioni contrastanti con tale statuizione e pertanto prima facie dif-famanti. Essa rileva, viceversa, quale mero fatto storico da porsi sullo stes-so piano degli altri fatti storici rilevanti e rimessi al prudente apprezzamento del giudicante ai fini del riscontro dell’elemento soggettivo della diffamazione.
4. Occorre al riguardo premettere che tale valutazione deve tener conto della natura dello scritto asseritamente diffamatorio e delle modali-tà della sua pubblicazione e diffusione. Al riguardo a giurisprudenza ha a-vuto modo di affermare la responsabilità, a titolo di omesso controllo, del direttore responsabile di un periodico, “per non aver impedito la pubblica-zione di una lettera di un cittadino contenente accuse penalmente rilevanti nei confronti dei terzi qualora non abbia accertato tanto l’esistenza del mittente e la riferibilità allo stesso dello scritto fatto pervenire al periodico quanto la fondatezza delle affermazioni contenute nella missiva” (Cassa-zione penale, sez. V, 21/10/2003, n. 46226). Tale fondatezza è appunto la materia del contendere nel presente giudizio.
Giova altresì osservare che, consistendo l’asserita diffamazione nel-la pubblicazione, da parte del quotidiano, di un giudizio fortemente nega-tivo sull’attore espresso da un lettore nella apposita rubrica, si verte in te-ma non già di esercizio del diritto di cronaca (non si tratta della pubblica-zione di un articolo che ripercorre i fatti oggetto della statuizione transal-pina) bensì del diritto di critica, consistendo lo scritto censurato nella e-spressione dell’opinione di un lettore.
Ed allora va premesso che l’affermazione “sparò ed uccise“, in quanto posta dal lettore a fondamento della propria opinione contraria al rientro in Italia degli esponenti di Casa Savoia, costituisce manifestazione del pensiero, garantita dalla Costituzione all’art. 21; donde la necessità di un apprezzamento particolarmente prudente, e di un attento bilanciamen-to con il contrapposto interesse, del pari garantito dalla Suprema Legge, dell’attore al mantenimento della propria reputazione in considerazione della presunzione di innocenza di cui all’art. 25 Cost.
Pertanto, “ferma restando la distinzione tra l’esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale – per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggetti-va – e formale, con l’esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari)” (Cassazione civile, sez. III, 19/01/2010, n. 690), qualora le espressioni lesive dell’onore della persona consistano in opinioni dell’autore dello scritto, costituendo esercizio di critica, accompagnate o meno dall’esposizione di fatti che integra il diritto di cronaca, “la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base dei soli criteri indicati, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all’interesse pubblico, cioè nell’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell’interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica” (Cassazione civile, sez. III, 19/01/2010, n. 690; cfr. Cassazione civile, sez. III, 07/01/2009, n. 25; Cassazione civile, sez. III, 06/08/2007, n. 17172; Cassazione civile, sez. III, 25/07/2000, n. 9746).
La giurisprudenza precisa ulteriormente che “l’esercizio del diritto di critica costituisce esimente dell’addebito di responsabilità per lesione della reputazione altrui se viene svolto rispettando i requisiti della verità e dell’interesse pubblico. Il requisito della verità può ritenersi sussistente, sia se risulta accertata l’obiettiva esistenza del fatto, sia nell’ipotesi di ragio-nevole ed incolpevole convinzione soggettiva del dichiarante circa la veridicità delle notizie fornite alla stampa. La critica non deve mai travalicare lo scopo informativo, ma il diritto alla libera manifestazione del pensiero rende anche lecita l’interpretazione soggettiva dei fatti attribuiti a singole persone [
]. L’interpretazione dei fatti deve comunque avvenire entro i limiti della correttezza formale (continenza) e rispondere ad un riscontrabile interesse pubblico” (Corte appello Milano, 12/05/2004).
Il diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall’art. 21 cost., soggiace agli stessi limiti individuati per il diritto di cronaca (utilità sociale della notizia, sua verità almeno putativa e continenza formale), con la pre-cisazione però che tali limiti, nel caso del diritto di critica, devono essere interpretati in modo meno rigoroso (Tribunale Roma, sez. I, 06/09/2011, n. 17366). A tale indirizzo pare parzialmente contrapporsi quello della giuri-sprudenza di legittimità secondo cui, posto che il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo ri-spetto ai fatti stessi, va tenuto fermo il principio per cui “il fatto presuppo-sto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca. Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno alla reputazione commesso col mezzo della stampa, là dove il convenuto eccepisca di avere legittimamente esercitato il proprio diritto di critica, il giudice deve distinguere tra i giudizi espressi nello scritto asseritamente diffamatorio ed i fatti posti a fondamento di quei giudizi, che debbono invece essere necessariamente veritieri.” (Cassazione civile, sez. III, 06/04/2011, n. 7847).
5.1. L’adesione all’una o all’altra opzione ermeneutica appare peraltro non decisiva ai fini della statuizione, pervenendosi in entrambi i casi, per quanto in esito a percorsi argomentativi non coincidenti, al rigetto della domanda attorea.
Il fatto storico addebitato all’attore aver cagionato, sparando, la morte di D. H. risulta infatti confermato dallo stesso attore a mezzo di-chiarazioni pubbliche, documentate in atti e non specificamente contesta-te.
Afferma infatti l’attore, in data 21.06.2006, intercettato in carcere: “Anche se avevo torto, devo dire che li ho fregati [i giudici francesi]. [
] Io ho sparato un colpo così e un colpo in giù, ma il colpo è andato in questa direzione, è andato qui e ha preso la gamba sua, che era steso, passando sopra la carlinga. Pallottola trenta zero tre.” (cfr. docc. nn. 47 e 48 parte convenuta).
A verbale d’udienza, in data 24.10.2006, la difesa di parte attrice contesta tali dichiarazioni in quanto “riportati sugli organi di stampa senza alcuna possibilità di verifica della autenticità delle dichiarazioni stesse”.
L’argomento è debole, perché smentito dalla documentazione video indi-cata da parte convenuta, reperibile all’indirizzo internet http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/02/24/il-video-che-incastra-savoia/93668/ ; filmato chiaramente riconducibile all’attore e in ordine al quale non è stata mossa contestazione in conclusionale. L’eccezione di irri-levanza delle dichiarazioni rese dall’attore non appare allora fondata.
Nè appare accoglibile l’eccezione relativa all’ammissibilità della produzione documentale contestata e versata in atti a seguito di rimessio-ne in termini ex art. 184-bis c.p.c. concessa dall’Istruttore dell’epoca.
Entrambe le eccezioni, a ben guardare, appaiono superate in consi-derazione della efficacia di fatto notorio, rilevante ex art. 115 comma 2 c.p.c., che tali dichiarazioni hanno assunto in conseguenza dell’enorme eco che hanno suscitato sui mezzi di informazione di massa.
Si concorda sul punto con l’autorevole arresto della Corte di legit-timità: “L’affermazione circa la sussistenza di un fatto notorio, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2, vale a dire rientrante nel bagaglio delle nor-mali cognizioni di un individuo medio in determinate condizioni di tempo e luogo, non può essere censurata in sede di legittimità negandosi la notorie-tà del fatto assunto, ma solo prospettando l’inesatta deduzione dei requisiti del “notorio” ovvero elementi specifici e significativi atti ad escludere l’utilizzabilità in concreto della nozione stessa e ad infirmare sul piano mo-tivazionale la relativa argomentazione (in particolare v. Cass. 20965/08, 13056/07), restando fuori di tali casi insindacabile, in quanto costituente esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito (v. Cass. 13073/04, 5493/04, 12212/03), il ricorso da parte di quest’ultimo alle ordi-narie conoscenze, che rientrino nella cultura di un uomo medio, sia pure in particolari zone e settori di attività. In particolare il “notorio” oggi ricorre quando una persona di ordinario livello intellettivo e culturale vivente in quel contesto storico ed ambientale, può avere agevole conoscenza del “fatto” ritenuto noto, anche tramite elementi che possono essere tratti dal-le correnti informazioni frequentemente diffuse da organi di stampa o ra-diotelevisivi, alla cui opera informativa e divulgativa va ormai riconosciuto, agli effetti dell’art. 115 c.p.c., comma 2, l’innalzamento della soglia del c.d. “notorio”, costituente l’ordinario patrimonio di conoscenza dell’uomo me-dio, rispetto a precedenti epoche, caratterizzate da un più basso livello so-cio-culturale generale della popolazione e da minore capacità diffusiva dei mezzi d’informazione di massa.” (Cassazione civile, sez. II, 19/08/2010, n. 18748.
5.2. Ove pertanto si aderisca all’opzione ermeneutica più rigorosa, di cui alla citata Cass. 7847/2011, il rigetto della domanda attorea consegue alla natura oggettivamente veritiera del fatto addebitato, la cui negazione da parte dell’attore appare poco compatibile con il rispetto dei doveri di lealtà e probità processuale di cui all’art. 88 c.p.c..
Ove viceversa si aderisca all’orientamento giurisprudenziale che ri-tiene sufficiente, ai fini dell’esclusione di responsabilità, l’accertamento della c.d. verità putativa del fatto addebitato, il rigetto della domanda at-torea consegue alla presenza in atti di cospicui elementi probatori tali da configurare un ragionevole affidamento, in capo all’Editore convenuto e all’altro convenuto n.q. caporedattore individuato quale delegato per il controllo sulle pubblicazioni, sulla veridicità del fatto storico. Fatto che, è bene ribadirlo ulteriormente, non consiste nell’addebito di responsabilità penale apprezzamento questo demandato alla Corte parigina bensì nel-la imputazione di un evento naturalistico causalmente riconducibile alla condotta posta in essere dall’attore: aver cagionato, sparando, la morte di un uomo. Accertamento questo di portata evidentemente più limitata ri-spetto al giudizio teso all’affermazione della penale responsabilità, nel quale, non è superfluo rammentarlo, si innestano ulteriori profili valutativi e in cui l’accertamento segue le regole processuali del caso ed è da queste decisivamente conformato.
Non appaia allora ultroneo il richiamo alla ben nota distinzione tra “verità processuale” sancita, ai soli fini penalistici, dal pronunciamento transalpino, donde il ne bis in idem discendente dalla invocata Convenzione di Bruxelles 25.05.1987 (ratif. con L. 350/1989) che chiaramente preclude nuovi procedimenti penali sullo stesso fatto già oggetto di giudizio in altro Stato contraente e “verità sostanziale” del fatto, valutabile in altra sede processuale e ai diversi fini dell’accertamento della responsabilità civile del presunto diffamatore.
5.3. Nessun illecito è dunque ascrivibile ai convenuti.
Non al convenuto Dacquati Luciano, chiamato dalle sue funzioni di caporedattore, incaricato del controllo delle missive inviate al quotidiano per la pubblicazione, ad un “serio lavoro di ricerca” finalizzato ad accertare la verità, anche putativa, dei fatti potenzialmente lesivi dell’altrui onore e reputazione recati dalle missive così come da ogni altro pezzo giornalistico pubblicando; e ciò in ragione della natura oggettivamente controvertibile di una affermazione di “innocenza” dell’attore atteso il carattere notorio delle affermazioni contrarie riconducibili all’attore stesso, donde quantomeno un ragionevole affidamento del convenuto in ordine alla inidoneità lesiva delle espressioni critiche oggetto di pubblicazione.
Non dell’Editore convenuto, che ha anzi assunto condotta palese-mente improntata ai canoni di correttezza imposti dall’attività professiona-le dedicando, a brevissima distanza cronologica, spazio estremamente più ampio ad un approfondimento sui fatti contestati che dava ampiamente conto della prospettabilità di ricostruzioni alternative e, nella specie, con ampio risalto alla pronuncia di assoluzione in sede penale (cfr. doc. 5 parte convenuta). Significativa al riguardo appare la scelta grafica: stessa sede della lettera incriminata, ma con titolo in equivoco “Ma sui Savoia la sto-ria racconta cose diverse” steso su tre colonne e con caratteri partico-larmente evidenti.
Le condotte ascritte ai convenuti non appaiono pertanto dotate di quella concreta idoneità lesiva dell’onore e della reputazione dell’attore al cui accertamento è tenuto il giudice chiamato a valutare la sussistenza del fatto illecito posto dall’attore in nesso di causalità con il danno dallo stesso lamentato; e dunque ai soli fini di un giudizio di responsabilità civile nel quale non si ravvisa un fatto illecito produttivo di un danno risarcibile.
Né appare ammissibile, ove configurabile come domanda autono-ma, l’invocata condanna “punitiva”, finalizzata a “dare un segnale alla stampa” (comparsa conclusionale parte attrice, pag.3) non prevista da al-cuna norma positiva.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla natura della controversia, alla complessità delle questioni, alle modalità della loro trattazione, al valore assegnato, nonché alla determinazione del compenso professionale che, in forza del combina-to disposto del D.M. 140/2012 e dell’art. 2233, comma 2, codice civile, de-ve essere in ogni caso adeguato all’ importanza dell’opera ed al decoro della professione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta ogni domanda dell’attore;
Condanna l’attore alla refusione in favore dei convenuti delle spese di lite che si liquidano in Euro 18.052,44 di cui Euro 17.725,00 per compensi pro-fessionali ed Euro 327,44 per anticipazioni, oltre IVA CPA ed accessori di legge.
Così deciso in Piacenza, 26 luglio 2013
Il Giudice (dott. Antonino Fazio)
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