ISSN 2385-1376
Non esiste l’unitarietà del contratto di conto corrente quale presupposto per la decorrenza del termine di prescrizione dalla sua chiusura, in quanto non può disconoscersi il dato oggettivo dell’esigibilità.
Infatti, se anche la definitività delle poste si realizza con la chiusura del conto, la loro esigibilità è prevista dalla stessa legge (art. 1852 c.c.), e l’art. 2935 c.c. individua la decorrenza del termine prescrizionale al momento della possibilità giuridica, e non di fatto, di fare valere il diritto.
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Numero Protocolo Interno : 8/2019