ISSN 2385-1376
Testo massima
DECRETO DEL FARE: apportati una serie di correttivi al concordato preventivo in bianco.
Queste le modifiche al concordato preventivo in bianco:
1. All’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole “ultimi tre esercizi” sono aggiunte le seguenti “e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti“;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3, e si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18.“.
2. All’articolo 161, settimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole “sommarie informazioni” sono aggiunte le seguenti: “e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato“.
3. L’articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: “Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.”
La revisione del cosiddetto concordato in bianco era un atto necessario e doveroso.
Lo strumento del cosiddetto concordato in bianco è stato introdotto nel 2012 per consentire all’impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale un ricorso non accompagnato dalla proposta, che racchiude gli elementi economico giuridici dell’accordo formulato dall’imprenditore e che si intende proporre ai creditori).
Dall’inizio dell’anno, i Tribunali italiani sono stati sommersi da domande di concordato in bianco, che si sono risolte in un mero strumento per dilazionare la dichiarazione di fallimento.
Per impedire condotte abusive della domanda di concordato in bianco, con il decreto in esame sono stati apportati i seguenti correttivi:
1). alla domanda di concordato oltre ai tre bilanci degli ultimi esercizi si dovrà allegare “l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti.“
2). il Tribunale può nominare il commissario giudiziale;
3). Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18.
4) Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo.
Con tali modifiche, di fatto, si tenta di evitare un uso meramente strumentale del concordato in bianco, quale mezzo volto esclusivamente a dilazionare la dichiarazione di fallimento; in particolare, a tal fine, viene introdotta la possibilità, già nella fase iniziale di nominare il commissario, il quale controllerà se l’impresa in crisi si stia effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori e la possibilità, sempre nella fase iniziale, in presenza di atti in frode ai creditori, di revocare la procedura.
La possibilità di verificare la sussistenza di condotte di cui all’art.173 lf, al fine di ottenere la risoluzione della domanda di concordato, ricorre ogni qualvolta il commissario giudiziale accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode.
Con il decreto in esame, infine, viene introdotta la possibilità per il Tribunale di valutare l’inidoneità dell’attività compiuta dal debitore alla predisposizione della proposta e del piano, onde abbreviare il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo.
Testo del provvedimento
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