ISSN 2385-1376
Testo massima
La mediazione è una modalità di approccio alla gestione dei conflitti, che ha come obiettivo di condurre le parti in disaccordo ad individuare una soluzione accettabile e soddisfacente per entrambe attraverso l’ausilio di un terzo neutro: il mediatore.
Di fatto, l’introduzione nel nostro sistema giudiziario del procedimento di mediazione obbligatoria è risultato assolutamente fallimentare, in quanto ha comportato ulteriori oneri per l’avvio dell’azione legale con gravosi costi senza svolgere in concreto la funzione deflattiva del contenzioso in essere.
Il “DECRETO DEL FARE“, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15/06/2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.144 del 21/06/2013, già in vigore, ha reintrodotto il procedimento di mediazione obbligatoria, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n.272 del 06/12/2012, per eccesso di delega legislativa.
Le modifiche apportate sono le seguenti:
Durata = Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi (in luogo dei quattro mesi previsti originariamente);
Mediazione = Il mediatore, prima di procedere al tentativo di mediazione, fissa un primo incontro di programmazione, in cui verifica con le parti la mediabilità della lite;
Assistenza necessaria dell’Avvocato = Il verbale di accordo raggiunto davanti ai mediatori, per essere omologato, deve essere sottoscritto dagli Avvocati che assistono tutte le parti;
Indennità di mediazione ridotta in caso di mancato accordo = L’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di
80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro;
120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro;
200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro;
250 euro, per le liti di valore superiore.
Tali modifiche di fatto non hanno apportato alcuna concreta modifica al sistema della mediazione obbligatoria precedentemente introdotta e ritenuta incostituzionale, fatta salva una sensibile riduzione dei costi.
In astratto, la finalità di prevedere la possibilità di far incontrare le parti in disaccordo innanzi ad un soggetto terzo potrebbe essere da stimolo ad una soluzione stragiudiziale, come ad esempio nel caso di controversia con una Banca ovvero un Istituto assicurativo, in quanto il dialogo tra le parti contrapposte potrebbe condurre ad un’effettiva composizione.
Nell’ipotesi in cui le parti in lite non hanno alcun interesse alla conciliazione, l’istituto della mediazione non ha alcuna finalità e quindi la fisica comparizione innanzi al mediatore comporterà solo dei costi aggiuntivi.
Tuttavia, si deve considerare che almeno nel 50% dei casi giudiziari è possibile fare una valutazione di ragionevole probabilità dell’esito del giudizio e proprio in tal caso la mediazione appare l’istituto risolutivo del contenzioso giudiziario.
Per rendere l’istituto della mediazione obbligatoria uno strumento di rapida e concreta conciliazione tra le parti dovrebbero essere previste sostanziali modifiche, che potrebbero individuarsi sia nelle modalità di svolgimento del procedimento di conciliazione, sia in relazione ad un incremento della possibile condanna alle spese nel successivo giudizio per la parte che non ha collaborato alla mediazione.
In primis si dovrà prevedere che il procedimento possa essere esperito senza alcun formalismo – in via telematica in qualsiasi forma (telefono- email fax videoconferenza ecc ).
Il mediatore dovrà consultare le parti prima singolarmente poi congiuntamente, facendosi portatore di soluzioni stragiudiziali; una volta raggiunto l’esito (positivo e/o negativo) del procedimento, il successivo verbale verrà poi sottoscritto tra le parti:
– in caso di esito positivo innanzi al mediatore con l’assistenza delle parti;
– in caso negativo con comunicazioni telematiche.
In secundis si dovrà introdurre un diverso regime sanzionatorio per la parte che non collabora concretamente per la definizione della lite, per cui, ove all’esito del giudizio civile, la parte risulti soccombente, il Giudice potrà condannarla alle spese fino al triplo .
In sintesi, dunque, il procedimento di mediazione potrebbe essere oggetto delle seguenti semplici modifiche:
1). il procedimento di mediazione potrà essere esperito in qualsiasi forma sia telefonica sia via web sia qualsiasi altra modalità telematica possibile con successivo verbale da sottoscriversi tra le parti anche in via telematica;
2). al primo incontro di programmazione, il mediatore consulta le parti sia separatamente che congiuntamente, verificando le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta giorni dall’incarico; solo in caso di ragionevole possibilità di accordo, il mediatore potrà fissare un incontro fisico tra le parti.
3). in caso di mancata collaborazione alla definizione della controversia nel procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, al momento della liquidazione delle spese, il giudice della lite potrà aumentare la condanna alle spese processuali fino al massimo del triplo a carico del soggetto soccombente.
Testo del provvedimento
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