In materia di erogazione di fondi pubblici, va rigettata la domanda di una società che si oppone al decreto di revoca di un finanziamento, avente ad oggetto la concessione di agevolazioni economiche per lo sviluppo dell’imprenditorialità, concesso dalla Pubblica Amministrazione, allorchè manchi l’esatto adempimento delle rate nei termini previsti dal provvedimento amministrativo.
L’inadempimento risulta di assoluta gravità, in quanto l’obbligo restitutorio, rappresenta un elemento irrinunciabile del sinallagma contrattuale, indipendentemente dalle previsioni normative e regolamentari su cui l’atto di revoca si fonda e a prescindere dall’eventuale realizzazione del progetto a cui i fondi sono stati destinati.
Questa è la decisione assunta dal Tribunale di Napoli, Giudice Vincenzo Pappalardo con la sentenza n. 4752 del 18 maggio 2021.
Una società conveniva in giudizio il Ministero che aveva revocato un finanziamento in precedenza concesso ai fini dello sviluppo dell’imprenditorialità.
Parte attrice agiva altresì in danno della Banca, la quale aveva segnalato l’inadempimento in cui era incorsa la società per il mancato pagamento delle rate di ammortamento per più di un anno.
Il Giudice, sulla scorta di quanto previsto dalla Circolare Ministeriale, rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite, mancando l’esatto adempimento delle rate nei termini previsti dal provvedimento amministrativo.
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L’INTERMEDIARIO FINANZIARIO È TENUTO AD ISTRUIRE LA PRATICA E VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
Sentenza | Tribunale di Cosenza, dott.ssa Fulvia Piro | 26.02.2015 | n.306
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