Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
Il decreto di trasferimento, di cui si chiede di dichiarare la nullità o comunque di paralizzare l’efficacia, è un provvedimento del G.E. che può essere impugnato con le forme dell’art. 617 c.p.c. e ss.
I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., oltre ad avere una funzione sussidiaria, hanno anche una funzione strumentale e interinale, caratterizzata dall’anticipazione degli effetti propri del provvedimento, di cui vuole assicurare la fruttuosità.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Maria Balletti, con l’ordinanza del 03.01.2020.
Un debitore esecutato in un procedimento di espropriazione immobiliare, nel corso del quale, essendosi verificata l’aggiudicazione del compendio immobiliare staggito ed essendo stato effettuato il saldo totale del prezzo, era stato emesso decreto di trasferimento, ha proposto istanza ex art. 700 cpc, chiedendo in via principale sospendere l’efficacia del decreto, promosso dalla banca resistente.
Per il ricorrente, la procedura esecutiva immobiliare era viziata, in quanto il bene oggetto di vendita non era stato individuato con esattezza (fumus boni iuris) e vi era periculum in mora, in quanto il trasferimento del possesso dell’immobile, congiuntamente alla proprietà, avrebbe determinato il serio, irreparabile ed attuale pericolo per il debitore di essere soggetto a responsabilità penale, essendo custode giudiziale di un cassettonato posto nell’immobile trasferito.
Il Giudice dell’Esecuzione ha ritenuto inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c.
Innanzitutto, ha sottolineato che tale strumento è finalizzato ad apprestare una tutela cautelare a fronte di esigenze non espressamente previste dai procedimenti cautelari tipici. Pertanto esso è esperibile solo quando non siano utilizzabili altre misure cautelari e cioè allorché non sia previsto un provvedimento tipico. In questo caso, il decreto di trasferimento avrebbe potuto essere impugnato con le forme dell’art. 617 c.p.c. e ss. Con lo stesso strumento avrebbero potuto e dovuto essere impugnati gli altri atti, emessi nel corso della procedura esecutiva.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche sotto un altro profilo, in quanto avrebbe dovuto contenere indicazioni sufficienti sulla futura domanda di merito a cautela della quale è richiesta la tutela. Il ricorso cautelare che non individui compiutamente il contenuto della eventuale azione di merito, deve pertanto ritenersi inammissibile. Nella fattispecie, dal ricorso non è emersa quale fosse l’azione di merito che il debitore avrebbe proposto per la tutela del suo diritto e i cui effetti avesse voluto anticipare con la istanza ex art. 700 cpc.
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