In tema di sequestro penale per usura, il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva non fa venir meno l’acquisto dell’immobile pignorato che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell’eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo.
Ciò per effetto del principio di necessaria effettività ed efficacia della tutela giurisdizionale che si estrinseca in quello della tutela dell’affidamento nella correttezza e regolarità degli atti.
Tale principio nel processo esecutivo per espropriazione, istituzionalmente rivolto a soggetti estranei alle parti in contesa quali indispensabili concorrenti alla liquidazione del bene e quindi alla realizzazione del fine suo proprio, si esplica nell’apprestamento di un sistema che privilegia la stabilità in loro favore degli atti, escluso l’ovvio caso della collusione o della mala fede, esentandoli dalle negative conseguenze delle carenze del processo, perfino in evenienze gravissime.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord in Aversa, Giudice Alessandro Auletta, con la sentenza n. 2767 del 15 luglio 2022.
IL CONTESTO NORMATIVO
Articolo 187 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti
In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l’istanza di cui all’articolo 495 del codice non è più procedibile.
IL CASO
La controversia ha avuto ad oggetto l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso un decreto di trasferimento di un immobile venduto in una procedura esecutiva immobiliare, introdotta su un credito fondato da cambiali, successivamente oggetto di sequestro in sede penale per usura.
Il Tribunale ha rilevato che, anche con specifico riferimento alla materia delle interferenze tra procedimenti penali ed espropriativi concernenti il medesimo bene, la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che una delle componenti che concorre in modo significativo all’efficienza delle vendite giudiziarie è rappresentata dalla tutela dell’aggiudicatario.
Infatti, la partecipazione a un’asta giudiziaria è tanto più ‘appetibile’ quanto minori siano le incertezze in ordine alla stabilità degli effetti dell’aggiudicazione. La prospettiva di un acquisto stabile e sicuro attira un più elevato numero di partecipanti all’asta e determina una più animata competitività nella gara, e quindi, si traduce, in ultima analisi, in un maggior ricavo in minor tempo.
Sebbene l’aggiudicatario non vanti sul bene espropriato un diritto soggettivo pieno, quanto piuttosto un’aspettativa, questa non è di mero fatto, bensì di diritto.
Infatti, come si ricava dall’art. 187 bis disp. att. c.p.c. e dalla L. Fall., art. 18, deve essere ravvisato un affidamento qualificato sulla stabilità della vendita giudiziaria in capo all’aggiudicatario, il quale ha diritto al decreto di trasferimento persino dopo l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo.
La Corte ha rilevato che in capo all’aggiudicatario medesimo sussiste uno speciale ius ad rem (condizionato al versamento del prezzo), rispetto al quale è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede a carico dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato.
Il favor legis di cui gode l’aggiudicatario, anche provvisorio, trova la propria giustificazione nell’interesse generale – di matrice pubblicistica – alla stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie, quale momento essenziale per non disincentivare la partecipazione alle aste e quindi per garantire la fruttuosità delle stesse, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
Dai suesposti principi appare chiaro:
a) che l’eventuale venir meno del credito non può andare in pregiudizio dell’aggiudicatario del bene;
b) che tale principio va confermato anche ove si faccia questione della eventuale “prevalenza” della misura penale di carattere reale sul procedimento espropriativo (questione che, peraltro, vedrebbe contrapposti lo Stato ed il terzo e, quindi, non certo i debitori).
Per tali ragioni, il Tribunale ha respinto l’opposizione, confermando il decreto di trasferimento.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
VENDITA FORZATA: IL DECRETO DI TRASFERIMENTO E LA CERTEZZA DEI DIRITTI ACQUISITI DALL’AGGIUDICATARIO
OGGETTO DEL TRASFERIMENTO È IL BENE DESCRITTO NELL’ORDINANZA DI VENDITA, LE CUI INESATTEZZE VANNO DENUNCIATE CON L’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 13.01.2019
DECRETO DI TRASFERIMENTO: EQUIVALE AL ROGITO NOTARILE
L’AGGIUDICATARIO DELL’IMMOBILE PIGNORATO CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO ACQUISISCE LA PROPRIETÀ DELLO STESSO
Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 15.04.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/decreto-trasferimento-equivale-al-rogito-notarile
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno