E’ stato convertito in legge il decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, recante misure urgenti relative alla giustizia in tempi di Covid. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrà avvenire nei prossimi giorni, vediamo quali sono le novità sulla ripartenza del sistema giudiziario, sulla mediazione telematica e preventivo esperimento mediazione nelle controversie su contratti non adempiuti causa COVID-19. La prima buona notizia è che si va verso “un ritorno alla normalità”, come aveva annunciato il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede nelle scorse settimane.
Ripartenza da luglio
Il sistema giudiziario ripartirà dal 1° luglio, grazie alle modifiche apportate al “Cura Italia”. La data di conclusione della fase emergenziale negli uffici giudiziari è stata infatti ripristinata al 30 giugno (prima era il 31 luglio). Pertanto, le disposizioni dell’art. 83 del “Cura Italia”, relative alle misure organizzative recate dai capi degli uffici giudiziari per disciplinare la “fase 2”, relative tra l’altro al rinvio delle udienze e alla trattazione da remoto, sono destinate a trovare applicazione solo fino alla fine del mese di giugno.
Udienze da remoto
Si conferma la possibilità di svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto, che dovranno in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti, che potranno collegarsi da remoto. Si precisa che “il luogo posto nell’ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti di legge”.
Deposito atti
Una disposizione inserita in sede di conversione stabilisce che dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione dinanzi a Tribunali e Corti d’Appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Il deposito con modalità diverse sarà consentito solo a fronte del mancato funzionamento dei sistemi informatici del Ministero della Giustizia.
Procedimento di mediazione
Viene modificato anche il comma 20-bis dell’art. 83 del D.L. Cura Italia il quale ha disciplinato, per il periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, anche nei procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, l’impiego di procedure telematiche con incontri mediante sistemi di videoconferenza.
Sarà necessario il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. L’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto e apposta in calce al verbale e all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo.
In sede di conversione in legge, è stata inserita la precisazione secondo la quale il mediatore, apposta la propria firma digitale, trasmette l’accordo agli avvocati delle parti tramite pec. In questi casi l’istanza di notifica dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante pec. L’ufficiale giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi del CAD.
Mediazione nelle controversie contrattuali legate all’emergenza Coronavirus
L’art. 6-bis del D.L. n. 6/2020 ha stabilito che il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza da COVID-19 è sempre valutato ai fini dell’esclusione ex artt. 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Il nuovo comma 6-ter aggiunto dal Senato prevede che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all’emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta.
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