In tema di opposizione a precetto, laddove il debitore deduca l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo sulla cui base gli veniva intimato l’atto, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell’originale dell’ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all’uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. senza la relazione di notificazione.
Ciò, tenuto conto non solo della regola generale che pone in capo all’attore l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ma anche in ragione della considerazione che il debitore ingiunto opponente si troverebbe nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della inesistenza della notificazione, asseritamente mai ricevuta, mentre è evidente che al creditore è sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Spaziani, con la ordinanza n. 51 del 3 gennaio 2023.
Accadeva che il garante, coniuge del debitore, proponeva opposizione al precetto notificatogli dalla società cessionaria dei crediti della banca, deducendo la mancata notifica del decreto ingiuntivo oltre che l’inesistenza del contratto di garanzia, l’avvenuto adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore, la prescrizione del credito, la mancata preventiva escussione del debitore principale, la decadenza della creditrice dall’azione esecutiva.
Il Tribunale di Trieste riteneva generica l’eccezione di decadenza e rigettava quelle di inesistenza del contratto, di adempimento, di prescrizione e del beneficium excussionis, sul presupposto che avrebbero dovuto essere formulate con l’opposizione ex art. 645 c.p.c.; accolse invece la doglianza relativa alla mancata notifica del titolo esecutivo.
La Corte d’appello di Trieste – adita con appello principale dalla creditrice opposta e da appello incidentale condizionato da parte dell’opponente – accoglieva la prima impugnazione e di conseguenza rigettava integralmente l’opposizione.
La Corte territoriale, sulla premessa che occorra distinguere la fattispecie dell’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo (denunciabile con opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c.) da quella della nullità della stessa (denunciabile con opposizione tardiva al decreto, ex art. 650 c.p.c.), ha reputato che nel caso di specie, il vizio fatto valere attiene all’inesistenza della notifica.
Ciò posto, ha ritenuto che, in linea generale, nell’ipotesi di opposizione a precetto basata sulla deduzione di inesistente notifica del titolo esecutivo, graverebbe sull’opponente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere della prova della dedotta mancata notifica, quale fatto impeditivo dello svolgimento dell’azione esecutiva.
Il garante proponeva ricorso in Cassazione, sulla base di due motivi.
Rispondeva con controricorso la società mandataria della società cessionaria del credito.
In particolare il ricorrente, nel primo motivo, riteneva che il giudice del gravame facendo ricadere su di lui in quanto debitore opponente, l’onere di dimostrare la dedotta circostanza negativa dell’inesistenza della notifica del titolo esecutivo, avrebbe violato le regole che presiedono al riparto dell’onere probatorio, in base alle quali avrebbe dovuto ritenersi, al contrario, che spettava al creditore opposto fornire la dimostrazione del fatto positivo dell’avvenuta notificazione; ciò, in applicazione sia del principio generale, secondo cui l’onere di dimostrare i fatti costitutivi di un diritto grava sul soggetto che lo fa valere in giudizio, sia del principio di vicinanza/inerenza della prova, sia, infine, della regola per cui l’onus probandi grava su colui che deduce la sussistenza di un fatto, non già su colui che la nega.
La Suprema Corte riteneva fondato tale motivo, , tenuto conto non solo della regola generale che pone in capo all’attore l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ma anche in ragione della considerazione che il debitore ingiunto opponente si troverebbe nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della inesistenza della notificazione, asseritamente mai ricevuta, mentre è evidente che al creditore è sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso.
Dichiarato assorbito il secondo; cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’originaria opposizione del GARANTE, dichiarava che la società creditrice opposta non poteva procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell’opponente in base al precetto opposto, con condanna della controricorrente a rimborsare alla ricorrente le spese di tutti i gradi di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA PROVA DELL’IRREGOLARITÀ DEVE ESSERE FORNITA DALL’OPPONENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Scoditti | 12.05.2022 | n.15175
IN CASO DI PROVA DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL DEBITORE, IL CREDITORE DEVE DIMOSTRARE CHE IL PAGAMENTO NON È STATO, IN TUTTO O IN PARTE, SATISFATTIVO DELLA PRETESA
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. II civ., Pres. Manna – Rel. Oliva | 20.08.2019 | n.21512
NON È AMMISSIBILE L’APPELLO AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza | Corte d’Appello di Torino, Pres. La Marca, Rel. Macagno | 10.01.2018 |
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