ISSN 2385-1376
Testo massima
Il potere di correzione deve considerarsi assorbito in quello di decisione sul riesame, in virtù del carattere interamente sostitutivo di questa (sia essa la sentenza di appello o, a maggior ragione, la sentenza sull’opposizione al decreto ingiuntivo) rispetto al provvedimento del quale si chiede la correzione.
È ammissibile l’istanza per la correzione di un errore materiale inerente a un decreto ingiuntivo, per espressa disposizione normativa, ex art. 12, co. 2 disp. att. c.c..
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Dott. Pasquale Ucci, con decreto dell’8 giugno 2015.
Nel caso di specie, la banca proponeva ricorso per la correzione di errore materiale, ex art. 287 c.p.c., di un provvedimento monitorio.
Sul punto, si richiama preventivamente la sentenza n. 393 del 17.11.1994, con cui la Corte Costituzionale aveva ritenuto non rilevante la questione di legittimità della esclusione, dal novero dei provvedimenti correggibili ex art. 287 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando inammissibile la questione di illegittimità costituzionale nella parte in cui non menzionava i decreti ingiuntivi tra i provvedimenti che possono essere sottoposti a correzione.
La norma di cui all’art. 287 c.p.c. include, infatti, tra i provvedimenti suscettibili di correzione, su ricorso di parte e dallo stesso giudice che le ha pronunciate, solo le ordinanze e le sentenze, qualora l’Autorità Giudiziaria sia incorsa in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
Nonostante la mancata inclusione dei provvedimenti monitori tra i provvedimenti di cui alla sopra citata norma del codice di rito per la correzione di errori materiali, di calcolo o omissioni, essi lo sono ugualmente ex lege, vista la disposizione di cui all’art. 12, comma 2, disp. att. c.c., stante l’agevole equiparabilità di tali provvedimenti alle sentenze di condanna, per via della loro idoneità a conseguire l’efficacia materiale propria della cosa giudicata, ove non tempestivamente opposti.
Il giudice ha pertanto ritenuto che il potere di correzione debba considerarsi intrinseco al potere di decisione sul riesame, in virtù del carattere interamente sostitutivo di questa (sia essa la sentenza di appello o, a maggior ragione, la sentenza sull’opposizione al decreto ingiuntivo), rispetto al provvedimento del quale si chiede la correzione.
In conclusione, al di là del tenore letterale dell’art. 287 c.p.c., il Tribunale ha accolto il ricorso tenuto conto che nel caso di specie si era verificato un errore di notevole evidenza, in quanto riferito al numero di iscrizione della causa al ruolo.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICORSO PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE – DECORSO DELL’ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA – NOTIFICA ALLA PARTE PERSONALMENTE – NECESSITÀ
QUALORA SIA TRASCORSO OLTRE UN ANNO DAL DEPOSITO DELL’ORDINANZA DI CUI SI È CHIESTA CORREZIONE IL RICORSO DEVE ESSERE NOTIFICATO ALLA PARTE PERSONALMENTE E NON AL DIFENSORE
Sentenza Cassazione civile, sezione prima 15-02-2013 n.3827
SPESE DI LITE: IN CASO DI OMESSA PRONUNCIA SI APPLICA PROCEDIMENTO PER LA CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI
LA RICHIESTA DI DISTRAZIONE NON PUÒ QUALIFICARSI COME DOMANDA AUTONOMA
Ordinanza Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. CECCHERINI Rel. CRISTIANO 16-04-2015 n.7749
ERRORE MATERIALE: NON È SALVO IL GIUDICE CHE SBAGLIA A FARE COPIA- INCOLLA
LA CORREZIONE DELL’ERRORE MATERIALE SI APPLICA SOLO IN CASO DI MODIFICHE NON ESSENZIALI
Sentenza Cassazione, terza sezione penale 19-02-2014 n.7785
Testo del provvedimento
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