Il decreto ingiuntivo che abbia ad oggetto la consegna della documentazione bancaria inerente un rapporto intercorrente tra la banca opponente e la società s.r.l. di cui il ricorrente opposto risulti essere solo socio, deve essere revocato, atteso che quest’ultimo non ha alcun diritto alla consegna di tale documentazione direttamente nei confronti della banca che rattiene il relativo rapporto, come risulta dagli atti, esclusivamente con altro soggetto, appunto la società di cui è socio il ricorrente.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott. Marco Pugliese, con sentenza n 775 del 01. Marzo 2017.
Nel caso in oggetto la Banca proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso a favore del socio di una società cliente dell’istituto di credito, che aveva ad oggetto la consegna della documentazione bancaria inerente il rapporto intercorrente tra la società e la Banca.
Nella specie l’opponente istituto di credito lamentava la nullità del decreto ingiuntivo atteso che lo stesso era stato rilasciato a favore di un soggetto che non era parte del rapporto contrattuale.
Il giudice adito accoglieva l’opposizione rilevando che il decreto ingiuntivo era stato rilasciato a favore del socio e non della società soggetto effettivamente titolare del rapporto intercorrente con la Banca, pertanto, l’opposto non aveva alcun diritto alla consegna della documentazione bancaria richiesta.
Alla luce di tali considerazioni, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il socio opposto al pagamento delle spese di lite a favore della Banca opponente.
Per ulteriori approfondimenti si veda:
Termine decennale ex art. 119 TUB: il correntista non può essere rimesso in termini
Ordinanza | Tribunale di Napoli, dott. Nicola Mazzocca | 16.07.2013 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno