In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di provare la fondatezza della domanda azionata in via monitoria incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore “sostanziale”. Invero, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l’opponente ha l’onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Tuttavia, in un rapporto di conto corrente di cui il cliente lamenti la capitalizzazione trimestrale ovvero la natura indebita delle rimesse, spetta allo stesso avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dalla banca e comunicata in estratto, con la conseguenza che questa possa costituire prova del saldo attivo a favore dell’istituto di credito qualora il correntista si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi nella sentenza n. 13534 del 12.08.2021.
Nel caso di specie, la società debitrice ed il fideiussore opponevano il decreto ingiuntivo notificatogli, deducendone la nullità per assenza di prova del credito a fondamento dello stesso.
In primis, si ricorda che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui deve essere accertata la fondatezza del diritto fatto valere dalla parte opposta, che di fatto è quella sostanziale del rapporto.
Pertanto, in applicazione della regola generale del principio di partizione dell’onere della prova di cui all’art. 2967 c.c.,la prova del fatto fondante il credito grava sul creditore opposto, il quale fa valere un diritto in giudizio e deve, quindi, provarne, i fatti a fondamento. Contrariamente, l’opponente dovrà dare prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi di tale credito.
Qualora, però, in un rapporto di conto corrente il cliente lamenti l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli interessi usurari, da parte della banca convenuta, limitandosi a contestare genericamente le modalità di svolgimento di rapporto, la domanda non può essere accolta.
In assenza di indispensabili specificazioni, come l’entità delle somme esatte, l’azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all’attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre, art. 163 c.p.c., anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all’avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l’apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Orbene, le carenze dal punto di vista delle allegazioni dell’atto introduttivo di un giudizio non possono essere colmate attraverso l’esame diretto della documentazione allegata, in particolare la perizia di parte, in quanto il profilo assertivo e quello probatorio devono essere comunque tenuti distinti.
Per di più, tali perizie contabili costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, e come tali non possono costituire un elemento di prova sul quale fondare la decisione
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: l’onere della prova è a carico del correntista attore
Devono essere prodotti in giudizio gli estratti conto
Sentenza | Tribunale di Bergamo , Sez III civ., Giudice Luca Verzeni | 19.07.2021 | n.1386
INDEBITO: ONERE DEL CLIENTE DI PRODURRE L’INTERA SEQUENZA DEGLI ESTRATTI CONTO
LA SERIE ININTERROTTA DOVRÀ PARTIRE DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini | 27.05.2021 | n.1484
IRRILEVANTE IL CONSENSO EX ART 198 CPC TRATTANDOSI DI PROVE DOCUMENTALI SU FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA
Sentenza | Corte d’Appello di Catanzaro, Pres. Barillari – Rel. Tallarida | 18.03.2021 | n.372
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