Qualora il consumatore non abbia proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo laddove lo stesso non rechi alcuna motivazione in merito alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e il credito da esso derivante sia azionato in executivis, il giudice dell’esecuzione deve potere compiere un controllo d’ufficio sull’eventuale abusività delle clausole contrattuali, originariamente mancato in sede di formazione del titolo giudiziale, senza che possa essere invocato, in senso preclusivo, il giudicato implicito.
Il Giudice dell’esecuzione deve assegnare ai debitori esecutati in virtù di un decreto ingiuntivo non opposto il termine di legge, senza dichiarare l’improcedibilità per mancata opposizione.
Tuttavia, in caso di proposizione di istanza di conversione del pignoramento, non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione della procedura esecutiva, ma il giudice dell’esecuzione deve astenersi prudenzialmente dal provvedere alla distribuzione periodica delle somme via via versate, sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Palermo, esecuzioni immobiliari, Pres. Pignataro, Rel. Minutoli, nell’ordinanza del 26 maggio 2023.
Accadeva che il creditore promuoveva una esecuzione immobiliare nei confronti del debitore e dei suoi fideiussori sulla base di un decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo per mancata opposizione entro il termine di legge.
Con ricorso in opposizione i fideiussori contestavano il diritto del creditore cessionario chiedendo la sospensione dell’esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione rigettava l’opposizione rilevando il passaggio ingiudicato del decreto ingiuntivo per decorrenza dei termini di legge.
Avverso tale provvedimento i debitori-fideiussori proponevano reclamo, invocando i principi eurocomunitari espressi nelle sentenze della Corte di Giustizia e la decisione della Corte di Cassazione, a sezioni unite, n. 9479 del 6 aprile 2023.
Il Collegio, in riforma dell’ordinanza reclamata, assegnava ai debitori ingiunti il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza entro il quale proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese di lite.
A proposito dell’istanza di sospensione, il Collegio riteneva, con pronuncia di “non luogo a provvedere”, che, in caso di proposizione di istanza di conversione del pignoramento, non vi fosse necessità di disporre la sospensione della procedura, ma solo della “distribuzione” delle somme versate dal debitore, sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON SI PUÒ DEROGARE ALLA REGOLA PROCESSUALE CHE INIBISCE DI INTRODURRE NUOVE ALLEGAZIONI, DOMANDE ED ECCEZIONI DOPO L’ASSEGNAZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA
Sentenza | Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.8873
IL GIUDICE VERIFICA D’UFFICIO LA QUALITÀ DEL CONSUMATORE E LA LEGITTIMITÀ DEL CONTRATTO
Decreto | Tribunale di Varese, Giudice Marta Maria Recalcati | 05.06.2023
I PRINCIPI EUROUNITARI NON TROVANO APPLICAZIONE QUANDO SI È FORMATO GIUDICATO
Sentenza | Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.889
IL CONTROLLO OFFICIOSO DEL GIUDICE SULLE CLAUSOLE ABUSIVE VA CONCILIATO CON IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DELLA TEMPESTIVA CONTESTAZIONE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Maria Luisa Buono | 07.03.2023 | n.2420
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