ISSN 2385-1376
Testo massima
La notificazione della copia incompleta del ricorso per decreto ingiuntivo deve equipararsi alla notificazione del ricorso e del decreto, a meno che non abbia impedito al destinatario la precisa comprensione dell’atto, compromettendo così le garanzie della difesa e del contraddittorio.
Questo è il principio sancito dal Tribunale di Torino, dott. Edoardo Di Capua, con sentenza n. 1779, depositata in data 11.03.2015.
Nel caso di specie, l’ingiunto proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio reso dal Tribunale a seguito di ricorso depositato dalla società creditrice.
In particolare, la società ricorrente affermava che Tizio, dopo aver sottoscritto una richiesta di finanziamento di 35.000,00 per l’acquisto di beni e/o servizi ed ottenuto la somma richiesta, non provvedeva al pagamento delle relative rate a favore della predetta società.
Avverso tale ricorso, Tizio proponeva opposizione, asserendo, tra le altre cose, di non aver avuto la piena conoscenza del decreto, dal momento che la relativa copia era stata notificata in maniera incompleta, essendo priva della seconda pagina contenente la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo e la descrizione dei motivi che avevano portato la somma inizialmente erogata di 35.000,00, indicata nella prima pagina del ricorso, alla complessiva somma di 63.018,45.
Pertanto, il Tribunale di Torino ha accolto l’opposizione di Tizio sulla base del presupposto che la notificazione incompleta del ricorso deve equipararsi alla mancata notificazione, laddove abbia impedito al destinatario la precisa comprensione dell’atto, in aperta violazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 201/2015