Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
La rimessione in termini, di cui all’art. 153 comma 2 c.p.c. richiede la dimostrazione, ad opera della parte, che la decadenza sia stata determinata da una causa ad essa non imputabile, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà.
Questo il principio ripreso dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Felice Angelo Pizzi, con l’ordinanza del 3 febbraio 2020, resa nell’ambito di un procedimento monitorio a seguito dell’istanza di remissione in termini depositata da una Banca per omessa notifica del decreto ingiuntivo nel termine perentorio, in quanto i soggetti sono risultati sconosciuti all’indirizzo indicato.
Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che, in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere di richiedere all’Ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.
Nel caso di specie, il tentativo di notifica del decreto ingiuntivo era stato effettuato dall’istituto di credito con ritardo, a causa della necessità della apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo e conseguentemente il Giudice ha rimesso in termini la Banca atteso che la decadenza era stata determinata da una causa ad essa non imputabile.
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