In tema di procedimento per ingiunzione, la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell’art. 644 c.p.c., l’inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l’intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l’ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell’inefficacia, il giudice adìto, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione, con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Alessia Notaro, con la sentenza del 22 maggio 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE: LA NULLITÀ DELLA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO NON PUÒ ESSERE PROPOSTA EX ARTT. 615 E 617 C.P.C.
OCCORRE L’OPPOSIZIONE TARDIVA AI SENSI DELL’ART. 650 C.P.C.
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Frasca – Rel. D’Arrigo | 15.11.2019 | n.29729
DECRETO INGIUNTIVO: I PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DI UN NUOVO TERMINE PER LA NOTIFICA
DECADENZA DA UNA CAUSA NON IMPUTABILE PERCHÉ CAGIONATA DA UN FATTORE ESTRANEO
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Felice Angelo Pizzi | 03.02.2020 | n.2444
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