In caso di notifica del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l’opposizione proposta al fine di eccepirne l’inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Vercelli, Giudice Giovanni Campese nella sentenza n. 124 del 02.03.2021.
Nel caso di specie, invero, una società debitrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependone l’inefficacia a causa della tardività della notifica dello stesso.
Al riguardo, si deve sottolineare che il decreto ingiuntivo- notificato decorso il termine di sessanta giorni dalla pronuncia- è da considerare inefficace. Tuttavia, tale inefficacia non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
Ne consegue che qualora su detta domanda, per effetto dell’opposizione dell’intimato che eccepisca l’inefficacia, si costituisca il rapporto processuale, il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la fondatezza dell’eccezione e di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente, accertandone la sussistenza secondo le regole del processo ordinario di cognizione.
Per tali ragioni, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DECRETO INGIUNTIVO: il ritardo della notifica non impedisce l’esame del merito
Il giudice adito ha il potere-dovere di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Alessia Notaro | 22.05.2020 |
Occorre l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Frasca – Rel. D’Arrigo | 15.11.2019 | n.29729
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