ISSN 2385-1376
Testo massima
Il decreto ingiuntivo deve essere interpretato ragionevolmente secondo il contenuto del ricorso.
E’ quanto emerge dalla sentenza n.951 del 16 gennaio 2013, con la quale la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha posto uno STOP a comportamenti processuali ostruzionistici, sancendo il principio di diritto secondo cui deve ritenersi valida la notificazione del decreto ingiuntivo recante quale destinatario il ricorrente, essendo l’inversione delle parti un errore materiale facilmente riscontrabile dall’ingiunto, a prescindere dal suo livello d’istruzione, sulla base della semplice lettura del testo del ricorso raffrontato a quello dello stesso decreto ingiuntivo.
La riconoscibilità del suddetto errore è ancor più evidente qualora, come nel caso di specie, sia insussistente un’identica pretesa creditoria, a posizioni invertite, da parte dell’ingiunto nei confronti del ricorrente. La Corte ha, peraltro, precisato che la successiva notificazione del decreto ingiuntivo corretto non può comportare la proroga del termine per l’opposizione ancora in corso, né determinare la riattivazione di quello già scaduto.
Nella fattispecie un creditore aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio debitore; tuttavia, per errore materiale il Giudice di pace ingiungeva il pagamento al creditore, il quale notificava tempestivamente il provvedimento così formato al debitore. Circa due anni più tardi, il creditore chiedeva ed otteneva la correzione dell’errore materiale del decreto ingiuntivo, il quale, a seguito della avvenuta correzione, veniva tardivamente notificato al debitore, il quale proponeva opposizione.
Il Giudice di pace adito riteneva inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo originario e tardiva la notificazione successiva, effettuata in seguito alla correzione materiale del provvedimento, accogliendo pertanto l’opposizione, mentre il Tribunale di Napoli, cui il creditore proponeva appello, riteneva valida la notificazione del provvedimento originario, con la conseguenza che doveva reputarsi tardiva l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo corretto.
La Cassazione, da parte sua, ha rigettato il ricorso presentato dal debitore, confermando la decisione del giudice d’appello.
La decisione è particolarmente significativa in quanto cristallizza un punto fermo in merito agli errori materiali contenuti nel decreto ingiuntivo, atteso che lo stesso deve essere interpretato ragionevolmente anche in relazione al contenuto del ricorso.
Secondo la Suprema Corte, la circostanza che il debitore sia, come sostenuto dalla sua difesa, un “bracciante agricolo semianalfabeta” non incide sulla riconoscibilità dell’errore materiale consistente nell’inversione delle parti, riconoscibilità tale da escludere l’invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo originario.
Alla luce di tali principi, ogni contestazione in merito alla nullità del ricorso doveva essere proposta con l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18894/2006 proposto da:
M.G.
– RICORRENTE –
contro
G.G.
– CONTRORICORRENTE –
avverso la sentenza n. 11205/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 21/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2012 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Il 19 maggio 1999 G.G. chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per L. 2.239.000 oltre interessi e spese, quale quota parte di oneri condominiali da lui anticipati e di pertinenza dell’ingiunto M.G. nella sua qualità di comproprietario col G. di una unità immobiliare. Per errore materiale il Giudice di Pace ingiungeva il pagamento non già al M.G., ma allo stesso G., che il decreto ingiuntivo aveva richiesto. Il decreto in questione veniva poi notificato il 16 giugno 1999 al M. con notifica ricevuta dal coniuge.
Successivamente, circa due anni più tardi, G. chiedeva ed otteneva la correzione dell’errore materiale relativo all’inversione del nominativo dell’ingiunto e il provvedimento corretto, emesso in data 5/6/2002, veniva notificato a M. il 4 novembre 2002.
2. – M.G. proponeva opposizione in data 13 dicembre 2002, deducendo di non essere tenuto alle spese condominiali.
Costituitosi il G. rilevava la tardività dell’opposizione e comunque ne chiedeva il rigetto.
3. – Il Giudice di Pace adito, con decisione del 28 gennaio 2004, dichiarava inefficace il decreto opposto perchè tardivamente notificato, condannando il G. al pagamento delle spese. In particolare il Giudice di Pace riteneva che la notificazione del decreto ingiuntivo, così come originariamente emesso (cioè nei confronti del G.) dovesse considerarsi inesistente con la conseguenza che la successiva notifica, effettuata all’esito della correzione materiale (4 novembre 2002), era tardiva.
4. – G.G. impugnava tale sentenza e il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio col M., accoglieva l’appello, ritenendo valida la prima notifica, effettuata nei termini di cui all’art.644 cpc a mani della moglie del M.. Osservava ancora il giudice dell’appello che non sussisteva neanche nullità del decreto ingiuntivo poichè l’evidente inversione delle parti costituiva un mero errore materiale, agevolmente percepibile dalla semplice lettura del testo del ricorso raffrontato al decreto ingiuntivo, non avendo il M. proposto alcun ricorso nei confronti del G..
La validità della prima notifica escludeva, quindi, la tardività riscontrata dal primo giudice, dovendosi semmai ritenere tardiva l’opposizione proposta al decreto ingiuntivo corretto. Quanto al merito dell’opposizione il giudice dell’appello la rigettava per essere generiche e comunque non provate le deduzioni dell’opponente (non essere tenuto al rimborso della quota per essere in corso il giudizio di divisione e per avere il G. incamerato i frutti e le rendite dell’immobile oggetto della divisione).
5. – Il ricorrente formula due motivi di ricorso.
Resiste l’intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso.
1.1 – Col PRIMO motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Ha errato il giudice dell’appello a ritenere valida la notifica del primo decreto ingiuntivo, dovendosi comprovare adeguatamente la consapevolezza del M. di essere destinatario del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di altro soggetto. Il M., “bracciante agricolo semianalfabeta“, non era in grado di comprendere il complessivo significato degli atti ricevuti. In ogni caso, il primo decreto ingiuntivo non era passato in giudicato nei confronti del M.. La legittimazione di quest’ultimo a impugnare non poteva che sorgere dopo la correzione materiale al decreto ingiuntivo. In ogni caso non si trattava di errore materiale.
1.2 – Col SECONDO motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e comunque omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione” quanto alla ritenuta tardività e infondatezza dell’opposizione. Il primo decreto ingiuntivo era inesistente, mentre quello opposto era affetto da nullità. Conseguentemente era legittima l’opposizione agli atti esecutivi. Il giudice aveva, altresì, errato a ritenere infondata l’opposizione, perchè spettava all’opposto, attore sostanziale, provare il suo credito e ciò l’opposto non aveva fatto.
2. I motivi, strettamente tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Sono infondati.
La notifica del primo decreto ingiuntivo non può ritenersi inesistente, così come assume il ricorrente, poichè essa fu effettuata nei suoi confronti. Egli risultava essere debitore della somma ingiunta, dovendosi in tal senso ragionevolmente interpretare il contenuto del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo notificato. La mera inversione delle parti, così come correttamente affermato dal giudice dell’impugnazione, costituiva un evidente e comprensibile errore facilmente riscontrabile, anche da persona, come sostenuto, “semianalfabeta” in ragione di due circostanze concomitanti, chiaramente indicate nella motivazione della decisione impugnata, relativa l’una al chiaro contenuto del ricorso allegato al decreto ingiuntivo, l’altra all’insussistenza di qualsiasi identica pretesa creditoria, a posizioni invertite, da parte del M. nei confronti del G.. Di conseguenza tale decreto doveva essere impugnato nei termini di legge. Ne la successiva notifica del decreto ingiuntivo corretto poteva determinare uno spostamento della decorrenza in avanti del termine per impugnare, proprio in conseguenza di quanto su affermato.
In ogni caso, occorre osservare che resiste alle censure avanzate l’altra ratio decidendi spesa dal giudice a quo e fondata sul principio secondo cui “La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di 40 giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell’art.644 cpc, l’inefficacia del provvedimento, vale dire rimuove l’intimazione di pagamento con essa espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l’ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Ne deriva che ove su della domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorchè su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell’inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza l’eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cass. n.21050 del 28/09/2006 – Rv. 593112; Cass. n.8955 del 18/04/2006 – Rv. 590701).
3. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 600,00 Euro per compensi e 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
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Numero Protocolo Interno : 481/2013