Qualora l’Istituto di credito abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per un conto corrente con saldo di partenza negativo (contratto acceso facendo confluire sul medesimo le passività di altro conto corrente), è onere della Banca produrre solo il contratto e tutti gli estratti conto del rapporto escusso; spetta alla correntista, che opponga il decreto ingiuntivo ed eccepisca la nullità del saldo iniziale -ritenuto a suo dire affetto da usura ed inosservanza del divieto di anatocismo-, produrre la documentazione del rapporto originario ritenuto viziato.
Questo è il principio espresso dalla Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza n. 773 del 26.05.2021.
La peculiarità della vicenda ha riguardato un rapporto acceso facendo confluire sul medesimo le passività di altro conto corrente estinto.
Su domanda di una Banca, il Tribunale ha ingiunto il pagamento delle passività maturate su conto corrente, che registrava un saldo di apertura a debito, per effetto di cessione di un ramo d’azienda; la società cessionaria, più in particolare, aveva acceso un conto corrente, e la banca aveva fatto confluire le passività a suo tempo contratte dalla impresa cedente.
Il decreto ingiuntivo veniva opposto, e la correntista eccepiva il difetto di prova del credito, per essersi la banca limitata a produrre, nella sede di cognizione, il contratto e gli estratti conto, ma non a documentare l’originaria vicenda contrattuale intercorsa con la società cedente, che aveva generato il saldo negativo di partenza, in danno della cessionaria ingiunta. Passività iniziale per la correntista viziata da divieto di anatocismo (il contratto avrebbe recato datazione anteriore alla delibera CICR 9 Febbraio 2000), e pure da usura.
Per la Corte d’Appello il consolidato riparto probatorio, che ascrive alla banca documentare l’intera sequela negoziale, si intende assolto con la sola esibizione del contratto di conto corrente e gli estratti conto completi, tali da fotografare l’intero andamento del rapporto bancario intercorso con la correntista.
La peculiarità della vicenda ha riguardato un rapporto acceso facendo confluire sul medesimo le passività di altro conto corrente estinto.
Il principio del c.d. “saldo zero”, invocato da quest’ultima, attiene alla diversa ipotesi di ricostruzione incompleta del rapporto attivato nella sede monitoria, e non è invocabile per dirimere aspetti contabili prodromici, il cui onere deve intendersi rimesso alla correntista.
In ragione di tale approccio, la Corte d’Appello ha rigettato l’appello promosso dalla correntista, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTO CORRENTE: IL “SALDO ZERO” NON PUÒ ESSERE APPLICATO QUANDO LA BANCA È CONVENUTA
TALE CRITERIO RAPPRESENTA UNO STRUMENTO SANZIONATORIO NELLE AZIONI DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco | 25.06.2020 | n.692
INDEBITO SALDO ZERO: IL CORRENTISTA NON PUÒ PRETENDERE L’AZZERAMENTO DEL SALDO DEBITORIO DOCUMENTATO
È ONERE DEL CLIENTE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civile, Pres. Scaldaferri – Rel. Falabella | 04.12.2017 | n.28945
L’OPPONENTE CHE PROPONE DOMANDA RICONVENZIONALE DEVE PRODURRE L’ESTRATTO CONTO DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. De Chiara – Rel. Acierno | 11.01.2017 | n.500
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