ISSN 2385-1376
Testo massima
I vizi della notifica di un decreto ingiuntivo non sostanzianti ipotesi di inesistenza della stessa si convertono necessariamente, a seconda dei casi, in motivi di opposizione ex artt. 645 o 650 c.p.c.
La sentenza della Suprema Corte in commento conferma un principio che può dirsi sufficientemente pacifico in giurisprudenza (ex plurimis Cass. Civ. 10183/2001, Cass. Civ. 19239/2004, Cass. Civ. 8126/2010, Trib. Milano 4/7/2011 n. 3000, Tribunale Palermo 3/5/2001).
La giurisprudenza si è in passato anche soffermata sul fatto che, esclusi motivi di applicabilità degli art. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c., il debitore non è legittimato a far valere la nullità o l’ irregolarità della notifica del decreto in sede esecutiva attraverso la proposizione di opposizioni ex art. 615 o 617 c.p.c., dovendo necessariamente adire , prima che siano decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione (art. 650 u.c. c.p.c.), la procedura di opposizione a D.I. prevista dai citati articoli 645 e 650 c.p.c. (così Tribunale Padova 6/12/2006 n. 2721 e Tribunale Torino 31/8/2001).
Viceversa, sempre in base agli stessi principi, i rimedi oppositivi di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. (come pure quello di una autonoma azione ordinaria di accertamento negativo) sarebbero esperibili, nel caso di notifica mancante o inesistente, in alternativa a quello previsto dal citato articolo 188 disp. att. c.p.c..
E’ stato altresì precisato (si vedano, tra le altre, Cass.Civ. 67/2002) che il procedimento di inefficacia di cui al combinato disposto degli artt. 644 e 188 disp. att. c.p.c. è applicabile solo al caso di notificazione mai avvenuta e che, viceversa, qualora la notifica sia semplicemente tardiva, lo strumento processualmente appropriato sarebbe ancora quello della opposizione.
In ogni caso pare sufficientemente pacifico in giurisprudenza (Cass. Civ. 22261/2012; Cass. 67/2002) che l’opposizione ex art. 645 e 650 c.p.c., quando proposta proprio per contestare l’invalidità, irregolarità o tardività della notifica, non vale a sanare l’eventuale inefficacia del decreto ex art. 644 c.p.c. (assenza di valida notifica entro il termine di sessanta giorni) per cui anche in quel caso, ricorrendone i presupposti (tra cui la richiesta dell’opponente), l’inefficacia potrebbe essere dichiarata dal Giudice; al contempo tuttavia, a fronte di specifica richiesta dell’opposto, il Giudice non potrebbe esimersi dalla decisione in merito alla esistenza del diritto azionato con il ricorso per l’ingiunzione (e, in quel caso, l’accertato vizio della notifica potrebbe avrebbe rilevanza ai fini del regolamento delle spese all’esito del giudizio di opposizione).
Se il descritto quadro interpretativo è sufficientemente chiaro a far comprendere la differenza concettuale tra le conseguenze della notifica viziata e di quella inesistente, altrettanto comprensibili appaiono le ragioni della diversa disciplina delle due ipotesi, ben delineate anche dalla sentenza in commento.
In pratica, la notificazione esistente, anche se nulla o irregolare, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto ed esclude conseguentemente la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della procedura prevista dall’art. 188 citato.
Per questo, sul piano processuale, decorso il termine di cui all’art. 644 c.p.c. in presenza di notifica non qualificabile come inesistente, permane il diritto del creditore di riproporre in sede di opposizione la verifica del proprio credito senza dover necessariamente chiedere, come nel caso della inesistenza, un nuovo decreto.
E’ al tempo stesso spiegata la ragione per cui il debitore, se vuole evitare la sanatoria per acquiescenza del vizio non comportante inesistenza, deve proporre necessariamente opposizione.
E’ peraltro altrettanto evidente che l’elemento fattuale decisivo sotteso alla problematica è quello della qualificazione della notifica come inesistente o semplicemente nulla o irregolare.
La questione involge le contrapposte esigenze di tutela del creditore e del debitore: ad esempio, se è vero che l’omessa notifica evidenzia un disinteresse del creditore all’utilizzo del titolo con la conseguente “sanzione” della inefficacia appare altrettanto pacifico che l’inesistenza c.d. “giuridica”, cioè derivante da una notifica effettiva ma oggettivamente errata perché compiuta con modalità assolutamente non previste o in luoghi o a persone privi di alcuna relazione con il destinatario, non è indice di disinteresse ma semplicemente di “scarsa attenzione” da parte del creditore.
Si può dire pertanto che lo strumento del ricorso per declaratoria di inefficacia del decreto previsto dall’art. 188 disp. att. c.p.c. riguarda i casi in cui il vizio notificatorio non appaia minimamente scusabile per il creditore.
Viceversa, qualora il vizio non appare talmente grave da far qualificare come inesistente la notifica, l’esigenza di tutela del debitore è temperata dal rispetto dell’interesse del creditore e, pertanto, il primo è onerato della proposizione di formale opposizione avverso il decreto.
Il caso deciso dalla sentenza in commento si muove proprio in questa direzione.
La notifica era stata infatti effettuata nel rispetto della regola dell’art. 140 c.p.c. in quanto, sebbene il plico fosse tornato indietro perché il destinatario risultava sconosciuto, il debitore aveva residenza anagrafica all’indirizzo indicato e la Corte ha conseguentemente cassato l’ordinanza impugnata, che aveva impropriamente accolto l’istanza di inefficacia del decreto proposta ex art. 188 disp. att. c.p.c..
Testo del provvedimento
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