Il decreto ingiuntivo notificato e non opposto acquista efficacia di giudicato coprendo il dedotto e il deducibile, pertanto la pretesa esecutiva fatta valere dalla Banca creditrice può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato, purché si siano verificati successivamente alla formazione dello stesso, e non anche sulla base di quelle circostanze che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotte nel giudizio di opposizione dal cliente.
In particolare, il cliente debitore che eserciti una nuova azione a distanza di molto tempo non può essere ammesso ad opposizione tardiva, con relativa remissione nei termini posto che occorre che l’istanza sia esercitata entro un termine ragionevole dalla scadenza a tutela del legittimo affidamento del creditore evitando che la parte rimasta inerte possa giovarsi della relativa concessione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Giudice Luca Marinat, con la sentenza n.6077 del 13.12.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata, una SOCIETA’ in liquidazione agiva in giudizio contro una BANCA con la quale aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente terminato nel 2010 di cui lamentava l’applicazione di interessi illegittimi e di conseguenza chiedeva la restituzione dell’indebito versato.
Resisteva in giudizio la BANCA, che contrapponeva l’eccezione di giudicato, in quanto sul medesimo rapporto controverso era già stato emanato un decreto ingiuntivo non opposto e notificato che quindi diveniva definitivo.
Nel merito, il Giudice ha rilevato che la BANCA aveva notificato il decreto ingiuntivo alla debitrice, che non aveva proposto opposizione; pertanto, decorsi i rituali 40 giorni, il provvedimento aveva acquistato efficacia di giudicato, tanto in relazione all’oggetto che ai soggetti.
Sul punto, il rapporto controverso era il medesimo di quello allegato nel giudizio innanzi al Tribunale, sicché tutte le doglianze ivi svolte avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione.
Peraltro, il magistrato ha ritenuto che non poteva valere in senso contrario il mero carattere penale dell’eccezione relativa agli interessi usurari, che sono suscettibili di cadere in giudicato, posto che nel nostro ordinamento non sono ammesse azioni sine die, salvi i casi tassativamente previsti dal legislatore (azione di nullità e petitoria).
Pertanto, non avendo la parte ingiunta proposto opposizione al decreto ingiuntivo nei termini di legge, la “forza” di giudicato di quest’ultimo copriva il dedotto e il deducibile, vale a dire ogni questione che costituisse antecedente logico giuridico necessario per addivenire alla pronuncia nel merito.
Posto che il decreto ingiuntivo de quo era successivo alla conclusione del contratto e non risultando a carico della SOCIETA’ addebiti ex post, tutte le doglianze che la parte attrice faceva valere erano coperte dal giudicato e pertanto si ravvisava un bis in idem.
Altresì, il Giudice ha ricondotto l’azione esperita dalla SOCIETA’ nell’ambito della richiesta di rimessione in termini, che per essere accolta non solo richiedeva la prova dell’evento impeditivo eccezionale ed imprevedibile, ma anche l’esercizio entro un termine ragionevole dalla scadenza, ipotesi non riscontrabile nel caso di specie, posto che l’atto di citazione veniva notificato dopo circa 3 anni e mezzo dal passaggio in giudicato del decreto.
Sul punto, la ragionevolezza del termine per ottenere la rimessione sottende l’esigenza di tutelare l’affidamento legittimo della BANCA alla stabilità della sua pretesa creditoria; in caso contrario la parte rimasta inerte, nel caso di specie la SOCIETA’, si sarebbe potuta giovare della concessione.
Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea e condannato l’attrice al pagamento delle spese secondo il principio della soccombenza.
DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO: IL DEBITORE PUÒ PROPORRE ACCERTAMENTO NEGATIVO PER DEDURRE SOLO FATTI SOPRAVVENUTI
IL GIUDICATO COPRE ANCHE L’INESISTENZA DI FATTI IMPEDITIVI, ESTINTIVI E MODIFICATIVI DEL RAPPORTO PRECEDENTI AL RICORSO MONITORIO
Sentenza | Giudice di Pace di Salerno, Dott. Giuseppe Carlucci | 19.02.2018 | n.911
DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO: ACQUISTA EFFICACIA DI GIUDICATO ANCHE IN RELAZIONE AL TITOLO POSTO A FONDAMENTO DEL CREDITO
È PRECLUSO OGNI ULTERIORE ESAME DELLE RAGIONI ADDOTTE PER EFFETTO DEL GIUDICATO IMPLICITO
Sentenza | Cass. civ. Sez. III, Presidente Vivaldi – Relatore Olivieri | 28.11.2017 | n.28318
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