L’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è legittima solo quando viene accertata l’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio e quando viene provato – da parte dell’opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza dell’ingiunzione non potendo, pertanto, proporre una tempestiva opposizione.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Scoditti, con la sentenza n. 15175 del 12 maggio 2022.
Nel caso di specie un debitore proponeva opposizione tardiva avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Latina, l’opponente deduceva che l’ingiunzione non fosse stata notificata correttamente; pertanto impugnava la decisione assunta dal Giudice di prime cure.
La Corte d’Appello revocava il decreto ingiuntivo e, avverso tale decisione, il creditore proponeva ricorso per Cassazione.
I Giudici di legittimità cassavano con rinvio la decisione gravata, infatti, l’indagine, specifica l’ordinanza, si era arrestata alla irregolarità della notificazione, avendo fatto discendere, dalla mera circostanza della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. nel luogo ove l’ingiunto non aveva più la residenza e dal mero dato documentale dei contratti di comodato e locazione, la legittimità della tardività dell’opposizione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
In caso di prova del pagamento da parte del debitore, il creditore deve dimostrare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. II civ., Pres. Manna – Rel. Oliva | 20.08.2019 | n.21512
Non è ammissibile l’appello avverso il decreto ingiuntivo
Sentenza | Corte d’Appello di Torino, Pres. La Marca, Rel. Macagno | 10.01.2018 |
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