ISSN 2385-1376
Testo massima
L’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo disposta ai sensi dell’art. 642 c.p.c. può essere oggetto di sospensione ma non di revoca e giudice funzionalmente competente a emanare il relativo provvedimento a mente dell’art. 649 c.p.c. è il giudice istruttore della causa di opposizione.
I “gravi motivi” possono attenere non soltanto al periculum, qualora si ritenga che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell’opposizione ma anche, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell’opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Torino, in persona del dott. Edoardo Di Capua nella recente ordinanza del 7.07.2014, emessa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Oggetto dell’ordinanza è la particolare istanza, proposta dalla parte opponente, di “revoca” della provvisoria esecutorietà, concessa in corso di causa, del decreto ingiuntivo opposto.
La particolarità risiede proprio nella singolare richiesta di revoca, e non già di sospensione, che sarebbe stata giustificata dalla parte ricorrendo al parametro comparativo dell’art.186 ter cpc.
Sulla questione il giudice si è pronunziato, sottolineando la sostanziale diversità posta alla base dei due provvedimenti, i quali si inseriscono evidentemente in contesti processuali differenti (*).
A questo si aggiunga che, pur volendo considerare la richiesta de qua in termini di istanza di sospensione, a parere del giudicante non sarebbero comunque stati presenti i gravi motivi prescritti dall’art.649 cpc, in nessuna delle accezioni attribuite alla locuzione dalla giurisprudenza pericolo di danno, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell’opposizione o probabile fondatezza dell’opposizione o legittimità della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Per tali motivi, il Tribunale Torinese è addivenuto al rigetto dell’istanza di parte opponente.
*****
(*) Sul punto, sottolinea il Giudice, la Corte Costituzionale ha chiarito che non sono illegittimi, in relazione all’art. 24 cost., gli art. 649 e 642 c.p.c., in combinato disposto, nella parte in cui consentono al giudice istruttore dell’opposizione al decreto ingiuntivo soltanto di sospendere e non di revocare la provvisoria esecuzione del decreto stesso, atteso che il sistema assicura alle parti una reale “parità delle armi”, attraverso la concessione di strumenti di segno opposto, ma di identica natura interinale, sia quanto a presupposti di concessione, sia quanto a stabilità nel corso del processo, quali quelli accordati dagli art. 648 e 649 c.p.c.; inoltre, il parametro di comparazione invocato (art. 186 ter stesso c.p.c.), che prevede la revocabilità dell’ordinanza di ingiunzione emessa nel comune processo di cognizione, si riferisce ad un diverso contesto processuale rispetto ai provvedimenti che sospendano o concedano la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso: Corte costituzionale, 17 giugno 1996, n. 200 in Giur. cost. 1996, 1804).
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 666/2014