Scaduto il termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo il debitore può agire con azione di accertamento negativo dell’esistenza del credito per dedurre, però, solo fatti sopravvenuti e ciò senza che il creditore possa opporgli il giudicato che consegue alla mancata proposizione dell’opposizione, perché il giudicato impedisce di dedurre i fatti esistenti al momento della pronuncia del decreto monitorio, in quanto essi sono incompatibili con l’accertamento in esso contenuto, ormai divenuto irretrattabile.
Il giudicato sostanziale conseguito alla mancata opposizione del D.I. copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso monitorio.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Salerno, Giudice Giuseppe Carlucci con la sentenza n. 911 del 19.02.2018.
Nella fattispecie considerata un correntista conveniva in giudizio la banca al fine di ottenere l’accertamento della nullità del contratto di c/c per mancanza di forma scritta, denunciando altresì l’illegittima applicazione di CMS interessi ultralegali, costi e spese non pattuite, chiedendo la rideterminazione del saldo finale e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Si costituiva in giudizio l’intermediario eccependo l’esistenza di giudicato formale e sostanziale sul medesimo petitum, in conseguenza dell’esistenza di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito nascente dal rapporto azionato, mai opposto dal debitore e divenuto, pertanto, definitivo.
Il Giudice ha integralmente accolto le eccezioni formulate dalla convenuta ricordando che è principio pacifico quello per il quale scaduto il termine per l’opposizione a D I il debitore può validamente agire con azione di accertamento negativo dell’esistenza del credito per dedurre unicamente fatti sopravvenuti in quanto il giudicato impedisce di dedurre i fatti esistenti al momento della pronuncia del provvedimento monitorio, in quanto essi sono incompatibili con l’accertamento in esso contenuto, ormai divenuto irretrattabile.
Il Giudicante ha altresì specificato che il giudicato sostanziale conseguito alla mancata opposizione del D.I. copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso monitorio.
Sulla scorta di tali rilievi, il Giudice si è pronunciato per il rigetto della domanda del correntista, condannandolo all’integrale rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO: ACQUISTA EFFICACIA DI GIUDICATO ANCHE IN RELAZIONE AL TITOLO POSTO A FONDAMENTO DEL CREDITO
È precluso ogni ulteriore esame delle ragioni addotte per effetto del giudicato implicito
Sentenza | Cass. civ. Sez. III, Presidente Vivaldi – Relatore Olivieri| 28.11.2017 | n.28318
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno