In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato solo quando il giudice lo dichiari esecutivo ex art. 647 c.p.c. Anche se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., il passaggio in giudicato del provvedimento non si compie prima dell’attività ex art. 647 c.p.c., la quale è necessaria anche nel caso in cui il provvedimento sia stato reso esecutivo in via provvisoria.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Amatore, con la sentenza n. 20665 del 31.07.2019.
Un avvocato, difensore dei lavoratori di una società in A.S., aveva presentato opposizione allo stato passivo dinanzi al Tribunale di Roma che, ritenendo tardiva la produzione documentale, aveva dichiarato inammissibile la proposta opposizione. Nell’occasione, il Giudice aveva ricordato che il decreto ingiuntivo è opponibile alla procedura concorsuale solo qualora diventi definitivo prima della dichiarazione di fallimento ovvero dell’apertura della procedura concorsuale.
Il decreto è stato impugnato dall’avvocato con ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi. L’amministrazione straordinaria intimata non ha svolto difese.
Riguardo al passaggio in giudicato dei provvedimenti monitori, la Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Secondo i giudici di legittimità, infatti, una volta emesso il decreto ingiuntivo, il creditore deve notificarlo al debitore il quale ha la possibilità di proporre opposizione. Se non lo fa, il creditore può chiedere che il decreto ingiuntivo sia dichiarato esecutivo, in modo tale da iniziare l’esecuzione forzata previa notifica del titolo esecutivo e del precetto. Il debitore è abilitato a proporre opposizione all’esecuzione.
Quando, invece, il decreto ingiuntivo è concesso immediatamente esecutivo, il creditore può notificare al debitore un decreto ingiuntivo semplice onde far decorrere il termine dell’opposizione oppure un decreto ingiuntivo esecutivo e il precetto: in questa ipotesi il debitore può proporre l’opposizione.
In caso di decreto ingiuntivo non esecutivo, il passaggio in giudicato è, invece, da individuare nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Si tratta di un’attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo.
In presenza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il passaggio in giudicato del provvedimento non si compie prima della spendita dell’attività giurisdizionale di cui all’art. 647 c.p.c., e, di conseguenza, l’attività ex art. 647 cpc è necessaria anche nel caso in cui il provvedimento monitorio sia stato reso esecutivo in via provvisoria. Appare incontestabile il fatto che il decreto provvisoriamente esecutivo non è equiparabile alla sentenza non ancora passata in giudicato, infatti, la sentenza viene pronunciata nel contraddittorio delle parti.
Pertanto, in sede fallimentare, secondo l’arresto giurisprudenziale offerto dalla Cassazione, il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 l.fall.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO: ACQUISTA EFFICACIA DI GIUDICATO ANCHE IN RELAZIONE AL TITOLO POSTO A FONDAMENTO DEL CREDITO
È PRECLUSO OGNI ULTERIORE ESAME DELLE RAGIONI ADDOTTE PER EFFETTO DEL GIUDICATO IMPLICITO
Sentenza | Cass. civ. Sez. III, Presidente Vivaldi – Relatore Olivieri | 28.11.2017 | n.28318
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/decreto-ingiuntivo-non-opposto-acquista-efficacia-di-giudicato-anche-in-relazione-al-titolo-posto-a-fondamento-del-credito
L’ORDINANZA CHE CONCEDE LA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO NON È IMPUGNABILE PER CASSAZIONE
NON È NEPPURE MODIFICABILE O REVOCABILE
Ordinanza | Tribunale Ordinario di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 29.10.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ordinanza-provvisoria-esecuzione-decreto-ingiuntivo-opposto
DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO: IL DEBITORE PUÒ PROPORRE ACCERTAMENTO NEGATIVO PER DEDURRE SOLO FATTI SOPRAVVENUTI
IL GIUDICATO COPRE ANCHE L’INESISTENZA DI FATTI IMPEDITIVI, ESTINTIVI E MODIFICATIVI DEL RAPPORTO PRECEDENTI AL RICORSO MONITORIO
Sentenza | Giudice di Pace di Salerno, Dott. Giuseppe Carlucci | 19.02.2018 | n.911
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/decreto-ingiuntivo-non-opposto-il-debitore-puo-proporre-accertamento-negativo-per-dedurre-solo-fatti-sopravvenuti
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