ISSN 2385-1376
Testo massima
La L. n. 263 del 2005, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1.3.2006, ha modificato, tra l’altro, l’art. 145 c.p.c. in materia di notificazioni effettuate nei confronti delle persone giuridiche e, oltre ad aver individuato tra i possibili consegnatari dell’atto anche il portiere dello stabile in cui ha sede la società, prevede la possibilità di eseguire la notificazione in via alternativa nei confronti della persona giuridica ovvero della persona fisica che la rappresenta in uno dei luoghi alla stessa riconducibili (residenza, domicilio, dimora), purché risultanti dall’atto.
I principi generali in tema di oneri probatori, con specifico riguardo alla prova che compete all’istituto di credito relativamente alla propria pretesa creditoria, debbono essere necessariamente coordinati con la struttura bifasica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e con la considerazione per la quale – una volta che la banca abbia ritualmente prodotto tutta la documentazione inerente alla movimentazione del rapporto di conto corrente senza che la controparte abbia mosso contestazioni di sorta – gravi a questo punto su quest’ultima irrobustire le proprie allegazioni, dal momento che la generica denuncia della nullità di alcune clausole, accompagnata dalla mera richiesta di espletamento di una C.T.U. tecnico-contabile, si traduce di fatto in una violazione dei principi del contraddittorio processuale, che impongono alla parte di allegare in modo chiaro i fatti posti a fondamento della propria domanda.
A fronte di tali oneri di allegazione e prova, qualora la parte si limiti invece a denunciare la nullità di clausole contrattuali senza fornire ulteriori elementi da cui desumere l’effettiva applicazione di dette clausole, l’opposizione non può che essere respinta siccome infondata non bastando certo a supplire al mancato assolvimento dei suddetti oneri probatori la semplice – e generica – richiesta di ammissione di una C.T.U. contabile che, per siffatte ragioni, ha carattere meramente esplorativo.
Questi i principi di diritto contenuti nella sentenza del Tribunale di Monza, dott. Carlo Albanese del 13 maggio 2015, peraltro già ampiamente condivisi dalla giurisprudenza di merito.
Nel caso de quo, la società opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale su ricorso della Banca, deducendo, in sede di opposizione, “la nullità della notifica del provvedimento monitorio, la revoca illegittima degli affidamenti concessile, l’illegittima applicazione di interessi ultra legali e l’avvenuta indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi”.
Con specifico riguardo alla censura relativa alla notificazione del provvedimento opposto, il Tribunale, richiamando l’operatività della L. 263/2005 e la nuova formulazione dell’art. 145 c.p.c., ha preventivamente affermato che “la notifica effettuata nei confronti della persona fisica, contrariamente alla vecchia formulazione della norma, non è più subordinata a quella effettuata presso la sede della persona giuridica e, soprattutto, che il comma 3 dell’art. 145 c.p.c. prevede appositamente che, se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143 c.p.c.”.
La sentenza in commento ha poi ribadito alcuni principi in materia di onus probandi, a cominciare da quello che afferma “l’onere primario per l’istituto di credito di dare, esso stesso, prova della propria pretesa creditoria” (cfr. Tribunale di Bari, Dott. Francesco Agnino 27-03-2014 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-grava-sul-creditore-l-onere-della-prova-a-sostegno-della-propria-pretesa.html). Detto principio, tuttavia, deve essere necessariamente coordinato con la struttura bifasica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e con la considerazione per la quale: “una volta che la banca abbia ritualmente prodotto, come di fatto avvenuto nell’ipotesi in esame, tutta la documentazione inerente alla movimentazione del rapporto di conto corrente senza che la controparte abbia mosso contestazioni di sorta – gravi a questo punto su quest’ultima irrobustire le proprie allegazioni, dal momento che la generica denuncia della nullità di alcune clausole, accompagnata dalla mera richiesta di espletamento di una C.T.U. tecnico-contabile, si traduce di fatto in una violazione dei principi del contraddittorio processuale, che impongono alla parte di allegare in modo chiaro i fatti posti a fondamento della propria domanda” (ex multis Corte di Appello di Cagliari, dott.ssa Maria Sechi 18-12-2014 n.701 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripartizione-onere-della-prova-produzione-estratti-conto.html).
Sulla scorta di tali statuizioni, essendosi parte opponente limitata a denunciare la nullità delle clausole contrattuali con generiche contestazioni relative all’applicazione illegittima di interessi ultra legali ed all’indebita pratica degli interessi anatocistici, senza fornire alcuna allegazione a sostegno delle articolate censure, il Tribunale ha accertato la totale infondatezza della spiegata opposizione.
Con riguardo alle evidenziate carenze probatorie a sostegno della spiegata opposizione ed in considerazione della pur articolata istanza di CTU, il Giudice adito ha altresì ribadito che “il divieto di attività istruttoria di ufficio si sostanzia nella preclusione, per il giudice, di porre rimedio a difetti nelle allegazioni e nelle prove articolate dalla parte, mediante il ricorso ad un mezzo istruttorio officioso” (cfr. Tribunale di Latina, dott. Raffaele Miele 28-08-2013 n. 19154 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-e-illegittima-la-ctu-se-la-parte-non-ha-fornito-la-prova-di-quanto-assume-violato.html).
Da ultimi, i rilievi afferenti al dedotto anatocismo trimestrale degli interessi passivi. Sul punto, il provvedimento in commento ha precisato che lo stesso era “stato validamente pattuito tra le parti, a condizione di reciprocità (cfr. la clausola n. 7), nell’ambito di un rapporto di conto corrente stipulato in data 26.4.2006 e, quindi, in epoca abbondantemente successiva alla ben nota delibera del CICR del 9.2.2000“.
Testo del provvedimento
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