ISSN 2385-1376
Testo massima
Deposizione de relato ex parte– assenza altri elementi- valenza probatoria nulla.
Ammissibilità riconvenzionale- solo se dipendenza dal titolo e collegamento oggettivo con la domanda principale.
Citazione diretta del terzo ad opera dell’opponente- impossibilità- necessità autorizzazione giudice- sussiste.
Artt.36, 116, 269 cpc.
La deposizione de relato ex parte, in assenza di altri elementi, ha valenza probatoria sostanzialmente nulla.
La domanda riconvenzionale è ammissibile se dipende dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o se comunque vi è un collegamento oggettivo che lega le domande principali e riconvenzionali.
L’opponente non può citare il terzo direttamente, ma deve domandare con lo stesso atto introduttivo l’autorizzazione al Giudice per la sua chiamata, analogicamente all’art.269 comma 2 cpc, limitandosi a citare il solo ricorrente in via monitoria, non potendo le parti originarie essere altri che ingiungente ed ingiunto, e dovendo poi il Giudice autorizzare la chiamata nel corso della prima udienza, a pena di nullità della chiamata diretta del terzo.
Cosi, con sentenza ex art.281 sexies cpc n.1160 del 04/07/2013, il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del dott. Gianluigi MORLINI, pronunciandosi nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ben precisato le regole di procedura civile che disciplinano il processo civile, la cui violazione può costare cara precisando laddove l’inammissibilità di una domanda comporta la condanna alle spese processuali. Tanto a maggior ragione ove vi sia la violazione di una regola processuale consolidata da oltre 13 anni e mai più rimessa in discussione.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART.281 SEXIES CPC
nella causa RG Civ. n. 7452/2006
ATTORE OPPONENTE: alfa SOC. COOP.
Conclusioni: Citazione in opposizione
CONVENUTO OPPOSTO: beta S.R.L.
Conclusioni: Memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
CONVENUTO: gamma S.P.A.
TERZO CHIAMATO: delta S.P.A.
Conclusioni: Foglio allegato a verbale del 7/6/2012
TERZO CHIAMATO: epsilon S.P.A.
Conclusioni: Foglio allegato a verbale del 7/6/2012
FATTO
La presente controversia trae origine da un rapporto contrattuale intervenuto tra beta e alfa, nell’ambito del quale la prima, su incarico della seconda, ha ristrutturato un fabbricato a Londra di proprietà di un terzo.
Incontestata l’esecuzione dei lavori e il pagamento degli stessi, beta deduce che alfa si era impegnata a riportare in Italia, tramite il vettore gamma di propria fiducia, gli attrezzi utilizzati da beta per il lavoro di ristrutturazione; e che essendo gli attrezzi stati smarriti durante il trasporto, le parti si erano successivamente accordate nel senso di una vendita degli attrezzi stessi da beta a alfa con l’intesa che quest’ultima avrebbe poi provveduto a rivalersi nei confronti del vettore.
Replica invece alfa di non essersi mai impegnata a riportare in Italia gli attrezzi utilizzati da beta, essendo invece quest’ultima ad avere ritenuto di avvalersi del vettore gamma già utilizzato da alfa; e comunque di non avere mai concordato l’acquisto di tali attrezzi.
Tanto premesso in linea di fatto, beta ha ottenuto il decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, per il fatturato importo di 12.000, a titolo di pagamento del prezzo della dedotta vendita.
Ha proposto la presente opposizione alfa, eccependo in rito l’improponibilità della domanda monitoria in quanto asseritamente riconducibile alla materia della subfornitura e non preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all’articolo 10 L. n.192/1998; contestando comunque nel merito l’infondatezza della domanda, sul presupposto dell’inesistenza della vendita; evocando poi direttamente in giudizio anche gamma, per chiederne la condanna al risarcimento dei danni derivanti dallo smarrimento di propri beni anch’essi oggetto di trasporto, e per essere manlevata in denegata ipotesi di condanna a risarcire beta per la perdita degli attrezzi.
Costituitasi in giudizio, ha resistito gamma la quale ha peraltro domandato ed ottenuto la chiamata in garanzia delle proprie assicurazioni delta e epsilon, anche esse poi ritualmente costituitesi in giudizio.
La causa è stata istruita dal giudice allora procedente con l’esame dei numerosi testi indotti dalle parti.
DIRITTO
a) In via pregiudiziale di rito, va innanzitutto ritenuta manifestamente infondata l’eccezione formulata da parte opponente in ordine alla pretesa improponibilità della domanda azionata in sede monitoria, in ragione del mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto per la subfornitura.
Infatti, da una prima angolazione risulta per tabulas che il credito azionato in sede monitoria è riferito ad una vendita, ciò che esclude radicitus possa applicarsi la normativa in tema di subfornitura.
Da una seconda angolazione e comunque, va poi osservato che l’articolo 3 comma 4 L. n.192/1998, non preveda il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 10 come condizione per ottenere un decreto ingiuntivo in materia di subfornitura, e la norma è stata ritenuta costituzionalmente non illegittima (cfr. Corte Cost. n.163/2004, la quale richiama anche Corte Cost. n.276/2000 in tema di rito del lavoro circa la strutturale incompatibilità tra procedura monitoria e tentativo di conciliazione pregiudiziale).
b) Venendo al merito, già si è evidenziato in parte narrativa come l’oggetto della controversia attenga al fatto che i beni oggetto di pagamento in sede monitoria, siano o meno stati venduti da beta a alfa.
Ciò detto, è del tutto evidente che, sul punto, l’onere della prova ex art.2697 cc spetta alla beta, che infatti ha diligentemente indicato il capitolo 10 della propria memoria istruttoria per adempiere a tale onere.
Tanto premesso, non solo beta non è riuscita a provare quanto dedotto, atteso che l’unica conferma della circostanza è avvenuta dalla deposizione di M.M., ma con testimonianza de relato ex parte (“mi venne riferito da Cagossi Roberto”, id est il legale rappresentante di beta), come tale, in assenza di altri elementi, avente una valenza probatoria “sostanzialmente nulla” (in questi termini, per la giurisprudenza di Cassazione cfr. Cass. n.313/2011, Cass. n.13263/2009, Cass. n.8358/2007, Cass. n.10297/1998, Cass. n.43/1998, Cass. n.9702/1996, Cass. n.1095/1990, Cass. n.1492/1987, Cass. n.7062/1986, Cass. n.3755/1985).
Ma addirittura, è stata parte opponente a dar prova del contrario, e cioè dell’inesistenza dell’acquisto posto a base del decreto ingiuntivo qui opposto (teste P. BAR: “escludo che alfa abbia acquistato da beta le attrezzature in questione“; teste Z. “è vero, non acquistammo materiali dai subappaltatori“).
Discende, in conclusione, che non vi è prova del contratto di vendita alla base del decreto ingiuntivo opposto, e che vi è anzi la prova contraria della sua inesistenza, con la conseguenza quindi che, in accoglimento dell’opposizione, detto decreto deve essere revocato.
c) Detto dell’accoglimento dell’opposizione, vanno invece dichiarate inammissibili le domande risarcitorie proposte dall’opponente nei confronti di gamma in ordine allo smarrimento di propri beni oggetto del contratto di trasporto.
Invero, per un verso trattasi di domanda inammissibile ex articolo 36 cpc, in ragione del fatto che la riconvenzionale, per essere ammissibile, deve dipendere “dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione“; mentre così non è nel caso che qui occupa, atteso che il titolo dedotto in giudizio in sede monitoria è il pagamento del prezzo di un supposto contratto di vendita tra alfa e beta, mentre la riconvenzionale è relativa ad un preteso inadempimento di gamma in un contratto di trasporto con alfa, e quindi tra le domande non vi è comunanza né sotto il profilo soggettivo delle parti, né sotto il profilo oggettivo della causa petendi, con la conseguenza che nessun collegamento oggettivo lega le domande principali e riconvenzionali, ciò che solo può giustificare il simultaneus processus in assenza di dipendenza dei titoli (cfr. per tutte Cass. n.15271/2006).
Per altro verso ed in modo ancora più radicale, l’inammissibilità deriva poi dal fatto che l’opponente alfa ha direttamente evocato in giudizio il terzo gamma, ignorando che, da oramai 13 anni, con orientamento inaugurato nel 2000 e mai più rimesso in discussione, la Corte di Cassazione ha chiarito come l’opponente, essendo convenuto in senso sostanziale, non può citare il terzo direttamente, ma deve domandare con lo stesso atto introduttivo l’autorizzazione al Giudice per la sua chiamata, analogicamente all’art.269 comma 2 cpc, limitandosi a citare il solo ricorrente in via monitoria, non potendo le parti originarie essere altri che ingiungente ed ingiunto, e dovendo poi il Giudice autorizzare la chiamata nel corso della prima udienza, a pena di nullità della chiamata diretta del terzo (Cass. n.1920/2011, Cass. n.4800/2007, Cass. n.13272/2004, Cass. n.1185/2003, Cass. n.3156/2002, Cass.8718/2000): avendo invece, nel caso che qui occupa, l’opponente direttamente evocato in giudizio il terzo, la domanda nei confronti dello stesso va dichiarata inammissibile anche sotto questo profilo.
L’inammissibilità della domanda fa all’evidenza rimanere assorbite sia le difese di merito svolte da gamma, sia le domande di garanzia di quest’ultima verso le proprie assicurazioni.
d) Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in assenza di nota e con riferimento al D.M. n.140/2012, in ragione della previsione di retroattività posta dal suo articolo 41 ed atteso che l’attività degli avvocati si è esaurita dopo la caducazione delle tariffe il 23/7/2012 (cfr. Cass. Sez. Un. nn.17405-6/2012, Cass. nn.18473/2012, 18551/2012, 18920/2012), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il petitum di causa, seguono la soccombenza ex articolo 91 cpc nei vari rapporti processuali.
Pertanto, nel rapporto processuale tra alfa e beta, stante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il soccombente convenuto beta deve essere condannato a rifondere le spese del vittorioso opponente alfa.
Nel rapporto processuale tra l’opponente alfa ed il terzo chiamato gamma, stante l’inammissibilità delle domande, il soccombente opponente deve essere condannato a rifondere le spese del vittorioso terzo chiamato.
Circa infine le spese di lite delle due assicurazioni, evocate in giudizio dal convenuto gamma, le stesse devono essere poste a carico di alfa. Infatti, laddove l’attore, nel caso di specie l’opponente alfa, risulti soccombente nei confronti del convenuto, nel caso di specie gamma, in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia dei terzi, nel caso di specie le assicurazioni, è l’attore stesso a dovere rifondere le spese del terzo (Cass. n.8363/2010, Cass. n.21933/2006, Cass. n.12301/2005, Cass. n.7168/2004, Cass. n.6514/2004, Cass. n.19181/2003, Cass. n.5262/2001, Cass. n.8166/1997, Cass. n.3835/1989, Cass. n.13126/1988, Cass. n.3740/1987, Cass. n.3770/1981), se, come nel caso che qui occupa, vi è regolarità causale della chiamata, intesa come prevedibile sviluppo logico e normale della lite, ed astratta fondatezza della chiamata in manleva, accertata incidentalmente.
Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, trasferito al Tribunale di Reggio Emilia il 11/4/2012, all’udienza del 7/6/2012, ed alla successiva udienza del 20/6/2013 è stato deciso con sentenza contestuale ex art.281 sexies cpc
PQM
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
revoca il decreto ingiuntivo n. 2533/2006 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 22-25/9/2006;
dichiara inammissibile le domande di alfa nei confronti di gamma spa;
condanna beta a rifondere a Tecton soc. coop. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in 200 per rimborsi, 2.100 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
condanna alfa SOC. COOP. a rifondere a gamma S.P.A. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in 50 per rimborsi, 2.100 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
condanna alfa SOC. COOP. a rifondere a epsilon S.P.A. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in 2.100 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
condanna alfa SOC. COOP. a rifondere a delta S.P.A. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in 2.100 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia, 4/7/2013
Il Giudice
dott. Gianluigi MORLINI
IL CANCELLIERE
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 391/2013